Livorno taglia rimodula le tariffe del rimorchio
Netta riduzione anche degli orari dello straordinario notturno e divisione del porto in cinque zone – I correttivi a favore dei ro/ro e delle navi passeggeri – Le operazioni da bordo a bordo
LIVORNO – Annunciata già a metà dicembre su queste colonne, la revisione “a scendere” delle tariffe dei rimorchiatori del concessionario Neri è partita dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 gennaio scorso secondo l’ordinanza della Capitaneria firmata dal contrammiraglio (Cp) Arturo Faraone.
[hidepost]Nuove tariffe, nuovi orari degli straordinari, nuova suddivisione delle aree nautiche del porto sulla base delle difficoltà di manovra verificate con il corpo dei piloti e dello stesso concessionario del rimorchio, l’impresa Neri. Come ci ha confermato lo stesso direttore marittimo e comandante della Capitaneria, contrammiraglio Faraone, si tratta di una sostanziale rivoluzione, che rende il porto più competitivo, venendo incontro sia alle istanze delle compagnie di navigazione e degli operatori in genere.
Da sottolineare – come hanno fatto lo stesso ammiraglio, la presidenza dell’Autorità portuale e le associazioni degli operatori portuali – lo spirito di collaborazione della stessa impresa Neri, che ha accettato tagli anche importanti alle tariffe sulla base delle richieste formulate all’Autorità marittima dagli operatori attraverso l’Autorità portuale con una specifica nota del 3 ottobre scorso. Autorità portuale che a sua volta ha dato l’assenso al nuovo tariffario esattamente il giorno prima di Natale, il 24 dicembre scorso.
In particolare le nuove norme riguardano le fasce temporali dell’orario notturno (in precedenza dalle 17 alle 8 di mattina tutto l’anno, adesso per il periodo estivo da aprile a ottobre compresi dalle 20 alle 8 di mattina). Riguardano anche le navi maggiori, per le quali sono stati concordati tagli tariffari che possono superare anche il 10% della tariffa precedente.
L’ordinanza della Capitaneria – che riportiamo a parte nella sua parte relativa alle nuove disposizioni – si articola in sette pagine che riguardano cinque settori del porto: settore A (avamporto, Mediceo, Bacino Cappellini, accosti 75 e 76) dove sono contemplati sconti per ro/ro merci dal 10% al 15%, per navi passeggeri dal 5% al 31% (correttivo di stazza); settore B (bacino Firenze, Alto Fondale, molo Italia): con analoghi correttivi del settore A; settore C (Darsena Pisa, darsena Toscana, Darsena 1, calata Bengasi), sempre con gli stessi correttivi. Settore D (canale industriale, darsena Ugione) anche qui con gli analoghi correttivi; infine Darsena Petroli dove le tariffe sono differenziate come negli altri casi per tonnellaggio, senza però correttivi particolari.
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Art. 1) – a decorrere dalle 00.01 dell’8 gennaio 2014 sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio per le navi nel porto e nel Circondario Marittimo di Livorno, con riferimento al parametro della stazza lorda internazionale.
Per ciascuna operazione di entrata ed uscita e per ciascun rimorchiatore impiegato, dall’imboccatura Sud del porto a:
Le stesse tariffe si applicano altresì ad ogni rimorchiatore impiegato nelle suddette operazioni, per le manovre di ormeggio e di disormeggio, nonché per i rimorchiatori chiamati alla spinta per mantenere la nave all’ormeggio con condizioni meteorologiche avverse.
Art. 2) alle predette tariffe verranno applicate le seguenti riduzioni e maggiorazioni, tenendo conto che si intende per orario normale (diurno) e per orario straordinario (notturno) come di seguito specificato:
– da aprile a ottobre compresi: orario normale (diurno) del servizio è quello compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00 e quello straordinario (notturno) è quello compreso tra le ore 20.01 e le ore 07.59;
– da novembre a marzo compresi: orario normale (diurno) del servizio è quello compreso tra le ore 08.00 e le ore 17.00 e quello straordinario (notturno) è quello compreso tra le ore 17.01 e le ore 07.59.
a) Per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare Italiana o comunque in servizio per conto dello Stato, le tariffe vengono applicate con riduzione del 25%;
b) per il servizio nei giorni dichiarati festivi a norma di legge, sarà applicata sulla tariffa base la maggiorazione del 100% per i servizi eseguiti nell’orario straordinario (notturno), e del 50% per i servizi nell’orario normale (diurno);
c) per i servizi resi nella giornata del sabato non festivo, nell’orario normale (diurno) sarà applicata sulla tariffa base la maggiorazione del 40%;
d) per i servizi resi in giorno feriale nell’orario straordinario (notturno), le tariffe base saranno maggiorate del 50%;
e) per i servizi resi a navi con le motrici inattive la tariffa base sarà aumentata del 30%;
f) per i servizi resi e/o iniziati fuori dalle dighe, verrà applicata una maggiorazione del 30%;
g) per i servizi resi con cavi forniti dal rimorchiatore sarà applicata, sulla tariffa base, la maggiorazione del 10%.
Art. 3) il compenso per ciascuna nave non potrà essere inferiore al ragguaglio di 3.000 tonnellate di stazza lorda internazionale.
Art. 4) se i rimorchiatori rimangono impiegati nelle operazioni di rimorchio entro l’ambito dei settori portuali contemplati nelle tariffe, per un periodo di tempo superiore al normale (1 ora per i settori A e B e 2 ore per gli altri settori) per cause non imputabili ai rimorchiatori, sarà dovuto per ora o frazione di ora, un compenso pari al 50% della tariffa per ogni rimorchiatore impiegato.
Art. 5) nel caso di movimenti tra settori diversi la tariffa sarà determinata con riferimento a quella del settore di arrivo o di provenienza per il quale è prevista l’aliquota maggiore.
Art. 6) per prestazioni di assistenza antincendio alle navi con fermo macchine, o per altre similari situazioni, per ragioni di sicurezza, verrà corrisposto un compenso all’ora di euro 228,02, oltre le eventuali maggiorazioni di cui all’articolo 2.
Art. 7) le prestazioni rese dai rimorchiatori che seguono i giri di bussola saranno compensate per la prima ora di assistenza, con la tariffa del Settore A; per ogni ora successiva verrà applicata la stessa tariffa ridotta del 40%. Tale compenso è dovuto per ogni rimorchiatore impiegato.
Art. 8) per ogni rimorchiatore ordinato e giunto sottobordo, ma non impiegato, sarà applicata la tariffa ridotta del 50%.
Art. 9) il compenso per qualunque altro servizio reso dai rimorchiatori e non contemplato dalle presenti tariffe sarà stabilito, caso per caso, dall’Autorità Marittima.
Art. 10) gli importi delle tariffe di base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nelle misure e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Armatoriali di rilevanza nazionale e l’Associazione Nazionale di Categoria.
Art. 11) gli interessi di mora sulle somme relative ai servizi resi potranno essere applicati dopo che saranno trascorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
Con l’entrata in vigore del presente decreto vengono abrogate le precedenti tariffe del servizio di rimorchio approvate e rese esecutive con il Decreto n. 118/2011 nelle premesse citato.
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