Con il nuovo Codice della Strada, in via di varo definitivo, la nuova norma della “sospensione breve” della patente di guida si applicherà un periodo di sospensione variabile: una settimana se il guidatore ha 10 punti o più di 10 punti sulla licenza, oppure 15 giorni se i punti sono compresi tra 1 e 9. Inoltre, i giorni raddoppiano in caso di responsabilità principale del trasgressore in un incidente stradale.
La sospensione breve della patente è un istituto – spiega il Ministero competente – inserito nella revisione del Codice che ha già avuto il primo via libera della Camera ed entrerà in vigore attorno alla fine di giugno. Tale novità normativa è prevista dall’articolo 218 del Codice della Strada e prevede la sospensione da 7 a 15 giorni della patente di guida.
Riguarda chi ha meno di 20 punti sulla patente e commette una delle 23 infrazioni di una certa gravità nell’elenco qua sotto. La sospensione breve si applica solamente a chi viene identificato da un agente di pubblica sicurezza al momento della violazione, quindi solo quando c’è flagranza e il contravventore non si allontana.
Per chi contravviene alla sospensione, le multe previste sono molto salate: da 2.046 sa 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo.
Durante la sospensione (se l’ infrazione non ha causato incidenti) è possibile chiedere un permesso provvisorio di guida per un massimo di 3 ore al giorno, per motivi lavorativi oppure se si deve portare assistenza ai disabili.
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Ecco qui di seguito le 23 violazioni punibili con la sospensione breve della patente:
1. senso vietato – 2. divieto di sorpasso – 3. mancata precedenza – 4. semaforo che vieti la marcia – 5. Mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico – 6. mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello – 7. sorpasso a destra – 8. sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme – 9. mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione – 10. divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi – 11. mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli – 12. mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi anti abbandono (cinture) – 13. uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida – 14. retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza – 15. mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali – 16. mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali – 17. mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali – 18. mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali – 19. guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero” – 20. mancata precedenza ai pedoni – 21. superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose – 22. superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose – 23. circolare quando è stato intimato di non proseguire il Viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.