TAR Puglia sul canone della B.P.M.

BARI – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – annuncia una nota dell’Autorità Portuale del Levante – con ordinanza n. 147/2010 depositata il 25 febbraio ha respinto la domanda con la quale la Bari Porto Mediterraneo S.r.l. ha chiesto la sospensione cautelare dell’atto con cui l’Autorità Portuale aveva rideterminato, per l’anno 2009, il canone demaniale dovuto, a seguito dell’intervenuto annullamento della concessione relativa alla gestione della Stazione Marittima e del Terminal Crociere del porto di Bari.

“Dopo l’annullamento – dice ancora l’Autorità Portuale – della illegittima concessione rilasciata alla Bari Porto Mediterraneo per la gestione delle Stazioni Marittime, confermato in due gradi di giudizio (da ultimo, con la sentenza 4812/2009 della VI Sezione del Consiglio di Stato), l’Autorità Portuale aveva provveduto alla rideterminazione della parte fissa del canone di concessione; all’epoca del rilascio della concessione infatti, il canone era stato determinato in 250 mila euro all’anno, prendendo a base una superficie di 2.727 metri quadrati, mentre, in realtà, i beni effettivamente utilizzati dalla Bari Porto Mediterraneo assommavano a circa24.000 metri quadrati. Di conseguenza, il relativo canone andava correttamente quantificato in 1 milione e 600 mila euro all’anno.

“La I Sezione del TAR Puglia di Bari – continua la nota – presidente Corrado Allegretta, relatore Savio Picone, ha respinto l’istanza di sospensiva ritenendo insussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile per la BPM S.r.l., i cui bilanci invece rivelano una solidità economica-finanziaria tale da consentirle di far fronte al pagamento della somma richiesta dall’Autorità Portuale.

“La questione è particolarmente rilevante anche perché – dice l’Autorità del Levante – investe il pagamento dei canoni arretrati, per i quali il TAR rilevata la necessità che le parti in causa assumano un contegno leale e collaborativo, anche nell’attuale fase transitoria successiva all’annullamento del titolo concessorio, concordando l’importo del canone ed i tempi ragionevoli per la corresponsione.

“Peraltro, tale conclusione era già presente nella sentenza del Consiglio di Stato che si esprimeva in modo assai severo sulla determinazione del canone.

“Tale ordinanza, da un lato conferma ancora una volta – conclude la nota – l’annullamento della concessione, una realtà che qualcuno continua a negare ed ignorare, dall’altro, rende evidente i gravissimi danni causati al porto di Bari dall’operazione a cui l’attuale amministrazione dell’Autorità Portuale sta faticosamente ponendo rimedio”.

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