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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Affidamento in uso d’immobile all’interno di un’area portuale

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’affidamento in uso d’immobile.

ROMA – Si può dare la concessione in uso di immobile in un’area demaniale marittima? Se sì, a quali “controlli” dovrebbe essere sottoposto il concessionario?

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Assumendo di poter rispondere positivamente al primo quesito, bisogna capire quale disciplina sia concretamente applicabile per il controllo sul possesso dei requisiti da parte del concessionario nell’ambito delle concessioni in uso di immobile all’interno di aree portuali.

Su tale tematica si è recentemente pronunciata la giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato i requisiti che l’Amministrazione, chiamata a valutare l’affidabilità o meno del concessionario, dovrebbe tenere in considerazione.

Il caso da cui prendere spunto è quello di un ricorso promosso da un concessionario portuale a cui l’ente gestore del porto, a causa del venir meno dei requisiti di carattere soggettivo contenuti nel previgente Codice appalti (disciplina oggi modificata dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), aveva negato il rinnovo della concessione di un bene immobile all’interno dell’area demaniale precedentemente assentita. Il tutto, dovuto all’esistenza di circostanze, quali reati, provvedimenti giurisdizioni irrevocabili ed irregolarità contributive, che, a detta dell’Amministrazione, incidevano negativamente sul rapporto fiduciario in essere con la stessa.

L’importanza della decisione in commento sta nel fatto che il giudice amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente gestore del porto, ha ribadito come la concessione in uso di beni immobili situati in un’area demaniale (marittima) non sia soggetta alla specifica disciplina di cui al previgente Codice appalti in tema di requisiti soggettivi, in quanto ritenuti non applicabili alle concessioni di beni e/o servizi come quelli in commento, e cioè di quelli in ambito portuale, bensì ai soli principi generali applicabili in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Tale orientamento, secondo cui le concessioni in esame sono escluse dall’ambito di operatività delle concessioni di servizi, trova altresì conferma: (i) nella giurisprudenza eurounitaria che riconduce le concessioni di beni pubblici alle locazioni immobiliari escludendole dall’ambito di applicabilità delle concessioni di servizi, eccezion fatta, tuttavia, per l’applicazione dei princìpi generali in materia di contratti pubblici, quali quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione etc.; (ii) nella posizione della Commissione europea la quale, con riferimento alle concessioni dei servizi portuali, ha chiarito che i Paesi membri debbano garantire un grado di pubblicità idoneo al fine di rendere la concessione effettivamente contendibile per i soggetti interessati.

In sostanza, con questa decisione, il giudice amministrativo sembra chiarire che, in caso di concessione in uso di bene immobile all’interno di un’area portuale, il competente ente gestore del porto (e quindi l’AdSP) in presenza di illeciti, quali irregolarità contributive e/o reati, nel valutare l’affidabilità del concessionario, non potrà applicare di default le cause di esclusione previste dal Codice appalti ma dovrà svolgere un approfondimento dettagliato e motivato della situazione nel contraddittorio con il soggetto interessato.

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Pubblicato il
30 Maggio 2020

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