Speciale chiarimenti nuovo “esterometro”

ROMA – Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le previsioni riguardanti la comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle operazioni transfrontaliere, ossia poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cosiddetto nuovo “esterometro”).

La nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione (e quindi non più cumulativamente per le operazioni del trimestre), venga trasmesso il dato al Sistema di Interscambio (SdI).

Con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 sono stati forniti i primi chiarimenti sull’adempimento che di seguito vengono schematizzati e riepilogati.

Operazioni con privati La comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti che svolgono attività economica; al contrario, secondo l’Agenzia delle entrate la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori (solo nel caso in cui il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).
Operazioni non territoriali L’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Non è infatti significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In deroga a tale previsione, il decreto semplificazioni ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche di quelle non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972 (ad esempio fatture di alberghi, ristoranti, ecc.) solo quando di importo non superiore a 5.000 euro (sul punto l’Agenzia precisa che tale importo si deve ritenere comprensivo di Iva).

Minimi, forfettari ed enti non commerciali Dallo scorso 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a minimi, forfettari ed enti non commerciali che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991 (se nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro).

L’Agenzia precisa che tali soggetti, se interessati dal nuovo obbligo di fatturazione, qualora pongano essere operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Con riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Descrizione semplificata Un tema delicato riguardava la descrizione dell’operazione; in altre parole, occorre che nel file inviato allo SdI sia riportata nel dettaglio la descrizione dei beni/servizi acquistati/ceduti?

Fortunatamente l’Agenzia ha ammesso una compilazione semplificata che permette di indicare nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Analogamente, anche per le fatture ricevute, in sede di integrazione della fattura di acquisto, è possibile indicare nel file da inviare allo SdI, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

Termini 

di invio delle informazioni

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Quindi, in particolare, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni i servizi verso altri soggetti UE, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; per le cessioni non territoriali e per le prestazioni rese a soggetti extra UE, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

La modifica dei termini per l’invio delle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere non incide sulle ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell’Iva.

Bolletta doganale Le operazioni certificate da bolletta doganale sono esonerate dall’obbligo di comunicazione, ma non esiste un divieto in tal senso; il contribuente può quindi facoltativamente decidere di comunicare tali operazioni (anche se tali dati risulteranno duplicati nel caso di utilizzo delle precompilate Iva).
Fatture anticipate Anche nel caso di emissione di fatture anticipate, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, senza far alcun riferimento al termine di registrazione del documento.
Integrazione ed autofattura e rilevanza 

dei file inviati

Secondo l’Agenzia delle entrate occorre distinguere in base all’operazione in relazione alla quale assolvere l’Iva.

Nel caso di acquisti di servizi da soggetti extra UE (tipo documento TD17) o acquisti di beni ex art. 17 comma 2 da soggetti non residenti (tipo documento TD19 se i beni sono già nel territorio dello stato), il documento creato costituisce autofattura.

Quando invece il documento ricevuto dal fornitore costituisce fattura (es: acquisto di servizio da soggetto UE con codice integrazione TD17 o acquisto intracomunitario di beni con codice TD18 ovvero ancora acquisto ex art. 17 comma 2 da soggetto UE con codice TD19) i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari.

L’Agenzia precisa altresì che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Si chiarisce peraltro che gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di autofatturazione sono autonomi rispetto all’esterometro seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Peraltro, il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero.

Repubblica

di San Marino

L’Agenzia precisa che il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese deve trasmettere allo SdI un file con tipo documento TD19 compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.
Detrazione dell’IVA Il tardivo adempimento della comunicazione delle operazioni passive non incide sul diritto alla detrazione dell’Iva, che segue le regole generali.

Tuttavia, segnala l’Agenzia, occorre prestare attenzione alle ipotesi di autofatturazione: la rilevanza ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa.

In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell’imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

Conservazione

dei documenti

La nuova disciplina non incide sulle regole per la conservazione dei documenti fiscali, che continueranno ad essere assoggettate alle consuete regole.

In particolare, l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

I file xml inviati allo SdI costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

*