Il decreto sulle sanzioni nell’autotrasporto
MILANO – Sul sito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto il Decreto Interministeriale, previsto dall’Art. 83-bis comma 15, per stabilire le modalità di applicazione, da parte dello stesso ministero, delle sanzioni per le violazioni delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis dell’Art. 83-bis nel settore dell’autotrasporto merci.
Pur non essendo ancora vigente, in considerazione delle segnalazioni pervenute, Fedespedi richiama l’attenzione sul comma 14 che prevede le seguenti sanzioni:
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– esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, che a seconda della gravità dell’infrazione può essere modulata da 30 giorni a 6 mesi, con decorrenza dal 1º giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento sanzionatorio;
– esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio.
Le sanzioni si applicano nei seguenti casi:
– per mancato rispetto dei termini di pagamento (commi 13 e 13-bis), ossia quando questo avvenga oltre 90 giorni dalla data di emissione fattura, indipendentemente dalla forma contrattuale,
– per il mancato riconoscimento dei costi minimi al vettore nel caso di contratti “verbali” o non in forma scritta.
Il decreto dispone che il ministero avvii l’istruttoria finalizzata all’eventuale applicazione delle sanzioni sulla base delle segnalazioni da parte dei soggetti preposti ai controlli su strada e da parte di chiunque abbia un interesse diretto e presenti idonea documentazione a supporto.
Il ministero provvederà alla pubblicazione sul proprio sito di un elenco riportante le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate.
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