I cinque allegati
Ecco gli allegati al documento di Assoporti.
Punto 1
Introduzione di un sistema di effettiva autonomia ed autodeterminazione finanziaria delle Autorità portuali attraverso:
– l’eliminazione, nel vigente testo dell’art. 18-bis della Legge 84 del 1994, del limite di 90 milioni di euro annui della quota dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto;
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– l’attribuzione direttamente a ciascuna A.P. della percentuale dell’IVA dovuta sulle importazioni delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite del porto (o dei porti) amministrati dalla singola A.P., fatta salva una quota perequativa nell’ordine del 20%;
– l’attribuzione a ciascuna A.P. della facoltà di autodeterminare (in aumento o un diminuzione) la misura: della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti amministrati da quella A.P.; della tassa di ancoraggio sulle navi, dei diritti portuali.
Ciò anzitutto al fine di consentire a ciascuna A.P., anche attraverso forme di partnership pubblico-privato o altri adeguati strumenti finanziari, di realizzare investimenti in infrastrutture portuali e per le connessioni con le direttrici stradali e ferroviarie di interesse dei propri porti.
Punto 2
Costituzione, su iniziativa delle Autorità portuali, di intesa con la Regione o le Regioni interessate, di sistemi portuali e logistici per il coordinamento dello sviluppo infrastrutturale di porti, interporti, rete ferroviaria e viaria appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio trans-europeo, in coerenza con gli indirizzi strategici di settore di livello statale e dell’Unione europea.
I sistemi di cui sopra, intervengono sugli aspetti di seguito indicati:
a) coordinamento dei piani regolatori portuali e delle politiche di sviluppo infrastrutturale del sistema;
b) coordinamento delle politiche di promozione e di sviluppo dei traffici per il miglioramento dell’offerta qualitativa del sistema;
c) promozione delle infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario, avendo riguardo sia alle connessioni tra i terminali portuali e retro-portuali e altri nodi della rete logistica del sistema, sia ai corridoi e ai core ports individuati in sede comunitaria.
Il sistema portuale e logistico è organismo di coordinamento, costituito mediante protocolli di intesa; accordi di programma o convenzioni tra le Autorità portuali del territorio che concorrono al sistema, la Regione o le Regioni interessate, i soggetti responsabili dei nodi e delle reti ricomprese nel medesimo sistema. Ciò nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, concorrenza ed in coerenza con le regole di un mercato competitivo.
Tali sistemi predispongono un Piano integrato logistico, sottoposto all’approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione nazionale della portualità e della logistica, che indica:
1. gli obiettivi di traffico;
2. la definizione del livello dei servizi da erogare;
3. gli interventi infrastrutturali, anche con forme di partenariato pubblico-privato e/o di finanza di progetto;
4. le infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali nell’ambito dei sistemi logistici doganali integrati, da costituire attraverso atti d’intesa e di coordinamento con gli enti territoriali interessati, nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie e con l’amministrazione delle Dogane;
5. promozione delle attività commerciali ed industriali essenziali all’efficienza e competitività del sistema logistico;
6. promozione di progetti di integrazione multimodale per la movimentazione delle merci e delle persone e di sistemi di sportelli unici per la riduzione dei tempi di trattazione delle pratiche amministrative.
L’atto costitutivo di predetti sistemi può individuare il coordinatore del sistema e le risorse che, senza alcun onere aggiuntivo per gli enti che vi partecipano e per il bilancio dello Stato, lo supportano, anche attraverso l’istituto dell’avvalimento, ai fini dell’attuazione degli obiettivi del sistema.
Punto 3
Eliminazione per le Autorità portuali dei vincoli relativi alla spesa pubblica, al costo ed al trattamento giuridico ed economico del personale.
Punto 4
Per quel che concerne i servizi tecnico-nautici, mirare al loro adeguamento in coerenza con gli orientamenti che si consolideranno in sede UE in tema di servizi portuali.
Punto 5
Individuare adeguate formule giuridiche e un sistema di incentivi economici – compatibili con l’orientamento ed i principi dell’UE – opportunamente mirati a stimolare un maggior coinvolgimento delle imprese produttive nazionali nella catena logistica e la crescita degli operatori logistici italiani.[/hidepost]