L’assemblaggio della riforma Delrio alla legge 84/94
LIVORNO – Dall’avvocato Giorgio Gionfriddo, già segretario generale dell’Autorità portuale di Livorno, riceviamo questa interessante analisi critica sull’“assemblaggio” delle riforma Delrio con la precedente legge 84/94.
[hidepost]“Vecchi e nuovi” decreti/provvedimenti attuativi della L. 84/1994 modificata dal d.lgs. 169/2016: Brevi note di raffronto.
In un mio precedente intervento sulla Gazzetta Marittima ho avuto la possibilità di esprimere riserve sulla tecnica legislativa adottata per introdurre la nuova riforma che introduce nell’ordinamento giuridico vigente le Autorità di sistema portuali.
In quella occasione, osservavo come fosse inappropriato innestare il nuovo ordinamento portuale sulle radici testuali della ormai datata legge n. 84 del 1994, inserendovi varie forme di modifiche, in modo tale che la riforma “Del Rio” del 2016 consistesse essenzialmente nella “legge n. 84 del 28.01.1994, modificata con decreto legislativo n. 169 del 4.08.2016”.
Secondo me, le autorità di sistema portuali avrebbero avuto la dignità ed il diritto di nascere con una loro propria legge istitutiva, impostata “ex novo”. Non è una questione solo formale, vi sono, a mio modesto avviso, anche effetti sostanziali sui quali sto riflettendo.
Uno dei principali problemi che mi sono posto preliminarmente è quello di un coordinamento tra la nuova legge di riforma, modificativa della L. 84/1994, e la normativa, di livello sottostante, costituita dagli atti decretativi e provvedimentali previsti, emanati o da emanarsi, da parte del Ministero vigilante e dagli altri dicasteri interessati per materia, di attuazione del nuovo ordinamento portuale. Si noterà peraltro che varie forme di decretazione sono rimaste inspiegabilmente in vita, nonostante l’entrata in vigore di un sistema completamente innovativo.
Da qui l’idea di effettuare un primo “censimento” di tale normativa regolamentare, assemblando, per così dire, le due norme, L. 84/1994 e D. Lgs. 169/2016 (come ha voluto il legislatore), quale primo punto di partenza per comprendere cosa è stato fatto e cosa deve farsi per completare il quadro ordinamentale ed operativo della riforma, sperando in tal modo, profittando della ospitalità offerta da La Gazzetta Marittima, di fornire un primo strumento di lavoro a chi oggi si troverà a confrontarsi con l’applicazione delle nuove disposizioni. Naturalmente, altra cosa è l’esame dei contenuti delle singole disposizioni recate dalla riforma, terreno fertile di ulteriori approfondimenti
Ecco qui di seguito l’elenco dei provvedimenti previsti dalla nuova L.84/1994.
Art. 4, 2° comma (Classificazione dei porti): Decreto del Ministro della Difesa, di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la determinazione delle caratteristiche e la individuazione dei porti e delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I e per la disciplina delle attività nei porti della I categoria (porti ed aree portuali finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello stato) (Nota – Decreto preesistente che mantiene tuttavia propria ragion d’essere per l’importanza dei porti ivi oggetto di regolamentazione).
Art. 4, 4°, 5° e 6° comma (Classificazione dei porti): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite le autorità di sistema portuale e, dove non istituite, le autorità marittime, per la determinazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alle categorie II, classi I, II e III e per l’appartenenza di ogni scalo alle classi medesime (Nota – Si ritiene che il decreto andrà aggiornato anche con riferimento alla previsione della nuova funzione logistica ed a quella crocieristica introdotta dal 3° comma dello stesso articolo).
Art. 4/bis, 2°e 3° comma (Sostenibilità energetica): Documento di pianificazione energetica e ambientale del sistema portuale, promosso dalle Autorità di sistema portuale, redatto sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Nota – La disposizione è innovativa, rispetto al precedente testo della L. 84/1994, dando corretta valenza alle politiche europee in materia ambientale).
Art. 5, commi 1-5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale): Piano regolatore di sistema portuale nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all’art. 6, comma 1, che delimita e disegna l’ambito e l’assetto complessivo dei porti costituenti il sistema e che individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016 predispone linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. Ferma rimanendo la definizione del piano, innovativa è la disciplina della procedura approvativa dei piani regolatori di sistema portuali, delle varianti dei piani stessi e degli adeguamenti tecnico-funzionali (Nota – La disposizione è stata completamente riformulata rispetto al precedente testo della L.84/1994; non si ha notizia se la data del 30.11.2016 sia stata rispettata).
Art. 5, commi 1/bis e 3/bis (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale): Piano regolatore portuale nei porti di cui alla categoria II classe III (porti di rilevanza economica regionale o inter-regionale), che delimita e disegna l’ambito e l’assetto complessivo dei porti stessi e che individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il piano è approvato con atto della Regione, previa intesa col comune o i comuni interessati (Nota – Vengono quindi introdotti due livelli di piano regolatore, quello delle autorità di sistema portuale e quello, nuovo, dei porti c.d. minori, di III classe, con esclusione dei porti turistici e da diporto).
Art. 5/bis, 1° comma (Disposizioni in materia di dragaggio): Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di approvazione entro 30 giorni del progetto di dragaggio presentato dalle autorità portuali (o di sistema portuale?), con trasmissione del provvedimento medesimo al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva (Nota – La disposizione appartiene al precedente testo della L. 84/1994, senza alcuna modifica).
Art. 5/bis, 6° comma (Disposizioni in materia di dragaggio): Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per l’adozione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, al fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati (Nota – La disposizione appartiene al precedente testo della L. 84/1994, senza alcuna modifica).
Art. 6, comma 2bis (Autorità di sistema portuali): Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L. n.400/1988, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, per l’introduzione di modifiche all’allegato A della L. 84/1994 modificata con D.Lgs. 169/2016 (Nota – L’art. 6, nuova formulazione, è un po’ il cuore della riforma. Una volta definiti i nuovi sistemi portuali, si stabilisce la possibilità di modifiche all’interno di tali sistemi, con l’inserimento di nuovi porti o trasferimenti da un sistema ad un altro. Potrà il porto di Carrara tornare in Toscana, nel sistema del Mar Tirreno settentrionale?).
Art. 6, comma 8 (Autorità di sistema portuali): Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministero dell’Economia e delle finanze, per l’approvazione del regolamento della gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale, proposto dal Presidente ed approvato dal Comitato di gestione (Nota – La disposizione riguardante il regolamento di gestione contabile e finanziaria delle AdSP è decisamente più dettagliata ed articolata rispetto al testo previgente, con adeguamenti vincolanti alle normative nazionali nel frattempo intervenute).
Art. 6, 12° comma (Autorità di sistema portuali): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’AdSP, per la disciplina dell’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi (Nota – La disposizione è innovativa perché estende la possibilità di istituzione di nuovi punti franchi, oltre quello del porto di Trieste, di precedente unica previsione).
Art. 6, 14° comma (Autorità di sistema portuali): Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la ulteriore riduzione del numero delle Autorità di sistema portuale, sulla valutazione delle interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico (Nota – Qui emerge una delle implicite finalità limitative degli enti portuali del D.Lgs.169/2016 che, dopo aver ridotto da 25 a 15 le autorità, si prevede la possibilità di ulteriore loro soppressione, ma non di aumento del loro numero).
Art. 6, 15° comma (Autorità di sistema portuali): Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la modifica dei limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorità di sistema portuale (Nota – Stranamente col nuovo D.lgs. 169/2016 è stata soppressa la norma, come da comma 7 del precedente art. 6, di previsione di decreto per la definizione dei limiti di ciascuna circoscrizione portuale, e pertanto si possono modificare i limiti di preesistenti circoscrizioni ma, singolarmente, non definirne nuovi: si immagina che solo sulla base di questa disposizione potrà esser definito, ad esempio, il limite territoriale del porto di Cavo, rientrante nella competenza dell’AdSP del Mar Tirreno settentrionale).
Art. 7, 2° comma (Organi dell’Autorità di sistema portuale): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di statuizione dei limiti massimi degli emolumenti del Presidente e dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione (Nota – Rispetto alla precedente previsione della L.84/1194 è stato soppresso il termine di trenta giorni entro il quale il Ministro deve provvedere. Rimane da chiedersi se vale la precedente decretazione in merito, ovvero se si deve attenderne una nuova. Per inciso, il Segretariato Generale cessa di essere organo dell’Ente. Altra notazione: nella presente disposizione ci si preoccupa di stabilire che i componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare – di cui al successivo art. 11/bis – che non è ricompreso tra gli “organi” dell’Ente, partecipano a titolo gratuito: è un difetto di sistema delle norme che non aiuta).
Art. 7, 3° e 4° comma (Organi dell’Autorità di sistema portuale): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la revoca, a determinate condizioni, del mandato del Presidente e per lo scioglimento del Comitato di gestione e per la nomina di un commissario per la durata massima di sei mesi (Nota – In precedenza le condizioni riguardavano la mancata approvazione del P.O.T entro 30 giorni dall’insediamento, ora il termine si è allungato a 90 giorni. Inoltre, si determina la revoca/scioglimento dei due organi non solo all’accertamento di un disavanzo del conto consuntivo, ma anche alla mancata approvazione dei bilanci – consuntivo e preventivo – nei termini stabiliti dalle norme vigenti).
Art. 8, 1° comma (Presidente dell’autorità di sistema portuale): Provvedimento di nomina del Presidente dell’autorità di sistema portuale d’intesa con Presidente/Presidenti della/e Regione/i interessata/e, fra cittadini di paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale (Nota – Molto già si è detto sulla semplificata modifica della procedura di nomina. Ci possiamo limitare a ricordare che è stata superata la precedente enfatica dizione che richiedeva che il candidato presidente venisse scelto tra “esperti di massima e comprovata qualificazione professionale” nei settori dell’economia dei trasporti e portuale).
Art. 8, 3° comma, lett.g) (Presidente dell’autorità di sistema portuale): atti di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero della Salute e gli altri ministeri di volta in volta competenti, per la definizione dei criteri per il raccordo delle funzioni, la velocizzazione delle procedure, la promozione di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, nell’ambito del coordinamento tra pubbliche amministrazioni promosso dal Presidente di ciascuna autorità di sistema portuale (Nota – La disposizione è di notevole rilievo sia per i poteri attribuiti al presidente ai fini del coordinamento delle funzioni svolte nel sistema portuale di competenza, sia per l’impulso che viene dato all’efficienza dell’intero “sistema porto”; peccato che ciò avvenga nell’ambito di limiti di “criteri definiti con atti di intesa” con una pluralità di ministeri, a partire da quello di vigilanza, di volta in volta competenti).
Art. 10, 6° comma (Segretariato Generale): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti che stabilisce i criteri generali sui contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’associazione rappresentativa delle autorità di sistema portuale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle autorità stesse (Nota – Niente è innovato rispetto alla precedente disciplina approvativa del trattamento economico e contrattuale del personale della Segreteria tecnico-operativa).
Art. 11, 1° comma (Collegio dei revisori dei conti): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell’Economia e delle finanze (Nota – La nomina da parte del ministero si apre non solo nei confronti di soggetti iscritti all’albo dei revisori ufficiale dei conti – oggi iscritti al registro dei revisori legali – come da precedente disciplina ex L. 84/1994, ma anche nei confronti di persone in possesso di specifica professionalità, e quindi non necessariamente iscritti nel registro medesimo).
Art. 11, 2° comma (Collegio dei revisori dei conti): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell’Economia e delle finanze, per la determinazione dei compensi del Collegio dei revisori dei conti da porre a carico del bilancio dell’AdSP (Nota – Nessuna previsione era presente nel precedente testo della L. 84/1994 in riguardo agli emolumenti del Collegio. Ora è formalizzato che il compenso è stabilito dai due ministeri e l’autorità di sistema … paga).
Art. 11/bis, 2° comma (Organismo di partenariato della risorsa mare): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la disciplina delle modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, nonché delle modalità di svolgimento dell’attività dell’organismo, con particolare riguardo alle forme ed ai metodi della consultazione dei soggetti interessati (Nota – Trovo che il recente decreto in data 18.11.2016 pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7.01.2017, istitutivo di questo nuovo organismo consultivo che dà voce – solo – consultiva alle categorie imprenditoriali e sociali, ha dato attuazione alle modalità di designazione dei componenti l’organismo ed alle modalità di svolgimento della sua attività. Non si ritrova risposta con riguardo alle forme ed ai metodi di consultazione. Tra l’altro, non viene fornito alcun contributo di chiarezza, sulle “funzioni di partenariato ascendente e discendente” e come esso si sostanzi: anche sotto tali aspetti si prospetta una necessità di integrazione del decreto, oltre a quelle ulteriori già rappresentate in altro qualificato intervento pubblicato sulla Gazzetta del 5 gennaio u.s.).
Art. 11/ter, 1°comma (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la nomina di un esperto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP istituita presso il Ministero stesso. Sempre con decreto del Ministero vengono determinati gli emolumenti dell’esperto (Nota – Il Ministero nella dizione del D.Lgs.169/2016 “può” e non è tenuto alla nomina di questo esperto. Non è chiaro in base a quali valutazioni, amministrative, pratiche o di altro genere, il Ministero possa avvalersi di questa facoltà, esercitabile o non esercitabile. Si nota che tale esperto, se designato con i previsti compiti di supporto della Conferenza, dovrà possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, e cioè gli stessi identici requisiti stabiliti per la nomina dei presidenti delle autorità di sistema, componenti la Conferenza. E allora, quale dunque la necessità di designazione?).
Art. 12, commi 1 – 4 (Indirizzo e vigilanza sulle autorità di sistema portuali): Atti di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’attività di indirizzo e vigilanza, di concerto col Ministero dell’Economia e delle finanze, sulle delibere concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché l’organico della segreteria tecnico operativa (Nota – La disposizione sostanzialmente riproduce con le necessarie varianti tecniche il precedente art. 12 della L.84/1994. L’elemento nuovo è costituito dalla funzione di indirizzo, precedentemente non prevista, che sicuramente dà una superiore incidenza di intervento ministeriale sulle delibere adottate).
Art. 14, comma 1/bis (Competenze dell’autorità marittima): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la statuizione dell’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, nonché per i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, sulla base di una istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale (Nota – Nessuna innovazione rispetto alla disciplina previgente).
Art. 14, comma 1/ter (Competenze dell’autorità marittima): Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina e l’organizzazione dei servizi tecnico-nautici nel caso di mancata intesa tra l’autorità marittima e l’autorità di sistema portuale (Nota – Anche in questa disposizione, nessuna innovazione rispetto alla disciplina previgente).
Art. 15, 1° comma (Commissioni consultive): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per l’istituzione in ogni porto di una Commissione consultiva composta da rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell’autorità di sistema portuale e da rappresentanti delle categorie imprenditoriali operanti in porto (Nota – A parte gli affinamenti procedurali di nomina dei componenti le commissioni, si nota una importante variazione di competenze del soggetto collegiale, poiché esso non si esprimerà ulteriormente sulla sospensione o revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli artt. 16 e 18, come stabilito nel precedente testo della L.84/1994, bensì sulla sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 17, cioè sulla diversa materia della fornitura del lavoro portuale temporaneo).
Art. 15/bis, 2°comma (Sportello unico amministrativo): Regolamento attuativo da adottare, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 169/2016, per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento dello Sportello Unico amministrativo (Nota – Lo Sportello è una importante innovazione, per cui si auspica una sollecita emanazione del relativo regolamento, essendo già trascorso il termine, da considerare ordinatorio, di 90 giorni entro il quale il Ministero avrebbe dovuto provvedere).
Art. 16, 1° comma (Operazioni portuali): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la fissazione dei criteri vincolanti cui deve conformarsi la specifica regolamentazione di individuazione dei servizi portuali da parte delle autorità di sistema portuali (Nota – Nella invarianza della disposizione, si può ritenere già operativa la decretazione già vigente in materia e la conseguente regolamentazione dell’Autorità. Cfr. D.M. n.132 del 6.02.2001).
Art. 16, 4° comma (Operazioni portuali): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per la determinazione dei requisiti, dei criteri, dei parametri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge (Nota – Nella invarianza della disposizione, si può ritenere già operativa la decretazione già vigente in materia e la conseguente regolamentazione dell’Autorità. Cfr. D.M. n.585 del 31.03.1995).
Art. 17, 5° comma (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro del Lavoro e della previdenza sociale per la adozione delle norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia promossa dall’Autorità (di sistema) portuale per la fornitura di lavoro temporaneo in porto (Nota – Nessuna innovazione rispetto alla disciplina preesistente).
Art. 18, 1° e 2° comma (Concessione di aree e banchine): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle finanze, per la determinazione delle forme di pubblicità per il rilascio delle concessioni di aree e banchine per lo svolgimento delle operazioni portuali, per la durata delle concessioni e la determinazione dei limiti minimi dei canoni (Nota – Dal 1994 si è in attesa della pubblicazione del decreto, già previsto nel testo originario della L. 84/1994. Vedremo …)
Art. 18/bis, 4° comma (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti): Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Provincie autonome, per la ripartizione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti in misura dell’1% dell’IVA sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto (Nota – Nessuna variazione sul testo previgente).
Art. 20, 3° comma (Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali): Direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione per la gestione delle organizzazioni portuali in sede di loro dismissione e delle autorità portuali da parte dei commissari (Nota – Non si comprende che senso abbia aver mantenuto la disposizione di cui all’art. 20 – e le relative direttive ministeriali -: ormai le dismesse organizzazioni portuali fanno parte della storia dei porti).
Art. 21, comma 8/bis (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali): Decreto del Ministro dei trasporti per la definizione delle attività, relative ad altre tipologie di lavori in ambito portuale, comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo da parte di imprese, di organico non superiore a n. 15 unità, derivanti da cessate compagnie di lavoratori portuali (Nota – Anche qui, non si comprende che senso abbia aver mantenuto la disposizione di cui all’art. 21 – ed il relativo decreto ministeriale -: ormai le dismesse compagnie dei lavoratori portuali fanno pure esse parte della storia dei porti).
Art. 23, 2° e 3° comma (Disposizioni in materia di personale): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione consultiva centrale, per l’assoggettamento a mobilità del personale in esubero sull’organico di ciascuna autorità portuale e mantenuto alle loro dipendenze in sovrannumero e per la determinazione dei criteri per l’impiego del medesimo personale in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco dalle società di cui all’art. 20, 16 e 18 (Nota – Pure questa norma ha cessato di ogni efficacia ed operatività, riguardando la fase di passaggio del personale in esubero delle cessate organizzazioni portuali).
Art. 24, comma 2/ter (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta motivata del Presidente dell’Autorità portuale, per la proroga, oltre il 31.12.1997 dei poteri delle autorità portuali di vigilanza e controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle imprese operanti in porto (Nota – Nessuna operatività attuale della decretazione eventuale prevista).
Art. 24, 3° comma (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro): Regolamento emanato dal Governo, entro 6 mesi dell’entrata in vigore della L. 84/1994, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della Sanità, contenente le disposizioni in materia di sicurezza di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali (Nota – Nessuna innovazione rispetto alla normativa previgente di cui alla L.84/1994).
Art. 25, 1° comma (Norme assistenziali): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per porre a carico degli spedizionieri e dei ricevitori di merci, nonché alle imprese autorizzate all’esecuzioni di operazioni portuali, di un contributo non superiore a £. 40 a tonnellata, con gettito destinato alla tutela ed all’assistenza dell’integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto, con parziale attribuzione dell’onere ai lavoratori da esse dipendenti (Nota – L’art. 25, rimasto invariato, stabilisce che il Ministero “può” e quindi ha facoltà di imporre o non imporre il contributo, ovvero, una volta imposto, di annullarlo).
Art. 25, 3° e 4° comma (Norme assistenziali): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire i criteri e le modalità di liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale” e per la nomina del liquidatore (Nota – Anche questa norma può ritenersi superata e non operativa, essendo legata a regime preesistente alla L. 84/1994.).
Art. 26, 2°,3°, 5° e 6° comma (Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l’escavazione dei porti marittimi nazionali). Vari decreti: 1° Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del Tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della L. 84/1994 per stabilire le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi appartenenti al servizio di escavazione porti alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2° Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione per l’emanazione delle norme di funzionamento del servizio di escavazione porti. 3° Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell’Ambiente, per l’approvazione del piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo delle attrezzature e dei mezzi, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della L. 84/1994 (Nota – Trattasi di decreti organizzativi che hanno già esauriti i loro effetti. Peraltro l’intera materia è oggetto di nuove normative nel frattempo intervenute).
Art. 27, 2° comma (Norme transitorie e abrogative): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della L.84/1994, per le modifiche delle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali, per uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre (Nota – Francamente non si è a conoscenza se tali norme, riguardanti le merci trasportate ma non strettamente attinenti la gestione dei porti siano state a suo tempo emanate).
Art. 27, 7° comma (Norme transitorie e abrogative): Verifica del Governo degli esuberi occupazionali, da eseguirsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della L. 84/1994, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato (Nota – Anche in questo caso si tratta di una disposizione superstite e senza effetto attuale della L.84/1994 nel testo originario).
Art. 28, 3° comma (Copertura finanziaria): Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di autorizzazione alle autorità interessate alla rimodulazione degli importi annuali delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali ed ai debiti a lungo termine verso i fornitori per renderli compatibili alla quota annuale da porre a carico dello stato (Nota – La disposizione riguarda, le vecchie organizzazioni portuali in via di dismissione. Ma perché si è perso l’occasione per fare sana opera di pulizia di normative senza più alcun effetto?)
ULTERIORI NORME CONTENUTE NEL D.LGS. 169/2016
Art. 20, 2° comma (Sportello unico doganale e dei controlli): Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i ministeri interessati, per l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti dello Sportello unico doganale (Nota – Il decreto dà attuazione ad altra importante innovazione che razionalizza il sistema dei controlli dello Sportello e meriterebbe esame separato. Si spera in una pronta emanazione del decreto e della sua sollecita applicazione).
Art. 22, 2° comma (Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria): Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta motivata del Presidente della Regione da presentarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs.169/2016, e su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, per il mantenimento per un periodo non superiore a 36 mesi, dell’autonomia finanziaria e amministrativa delle autorità portuali istituite con L.84/19694, con disciplina della nomina e della composizione degli organi di governo per la fase transitoria (Nota – Come si evince dal testo della nuova disposizione l’emanazione del decreto è eventuale ed è subordinata ad apposita motivata richiesta del Presidente della Regione).
Giorgio Gionfriddo
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