Depositi IVA da Confetra il chiarimento
ROMA – Per i porti che lavorano con l’estero – e c’è una componente non secondaria che lo fa – il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 17 marzo, con le norme che regolano la prestazione della garanzia per estrarre dai depositi Iva i beni provenienti dall’estero, dovrebbe essere un elemento di chiarezza e anche di aiuto. Lo sostiene la Confetra, cioè la confederazione delle aziende del trasporto e della logistica presieduta da Nereo Marcucci che in una nota sottolinea come “Per gli operatori affidabili – cioè gli Operatori Economici Autorizzati, i soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art. 90, nonché gli operatori che nell’ultimo triennio non abbiano compiuto violazioni nelle dichiarazioni e nei versamenti Iva – nulla cambierà rispetto ad oggi e potranno continuare a utilizzare i depositi Iva senza alcuna limitazione”.[hidepost]
La preoccupazione era che si dovesse versare una pesante garanzia agli uffici Iva, come in effetti il decreto impone per i soggetti non autorizzati: soggetti che dovranno versare ai competenti uffici Iva una garanzia corrispondente all’importo dell’imposta gravante sui beni per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
La nuova disciplina dei depositi Iva è stata introdotta dal decreto fiscale di fine anno (DL n.193/2016) che a decorrere dal prossimo aprile ha previsto che i beni provenienti dall’estero potessero essere estratti dai depositi Iva senza il materiale versamento dell’Iva solo previa prestazione di idonea garanzia.
“L’emanazione del provvedimento del MEF” – ha dichiarato Nereo Marcucci – “fa superare il rischio di blocco dell’operatività dei depositi Iva a partire dal 1º aprile. Grazie al sostegno immediato dell’Agenzia delle Dogane, e poi alla sensibilità del Dicastero e dell’Agenzia delle Entrate, sono state accolte le istanze del settore che aveva segnalato come l’obbligo di versare l’Iva per i beni in import avrebbe avuto come riflesso lo spostamento dei traffici verso gli altri Stati comunitari dove l’aliquota di imposta è più bassa e le modalità di assolvimento dell’IVA sono facilitate”.
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