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Consulente Chimico di porto: le nuove regole di accesso

Nausicaa Orlandi

ROMA – È un’attività poco conosciuta ma importante per la sicurezza dei lavoratori e delle merci che arrivano e che partono dai porti italiani. A dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato un Decreto Direttoriale (n.234) che modifica, dopo molti anni, la Circolare DEM3/1160 del 10.12.1999 “Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”.

«L’emanazione di questo Decreto – commenta Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici – è un risultato per il quale lavoriamo da anni e che interviene su un ambito che attendeva da tempo di essere normato.

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Il testo conferma l’importanza dell’iscrizione all’Albo professionale per il consulente chimico di porto e vuole mettere in risalto quanto siano essenziali competenza e conoscenza per lavorare in un settore estremamente delicato che viene alla ribalta, purtroppo, solo quando ci sono gravi episodi di cronaca. Con il Decreto si evidenzia il risultato raggiunto da questo Consiglio per la nostra categoria professionale, per gli Ordini quali garanti della professionalità degli iscritti e la valorizzazione del professionista a tutela della pubblica sicurezza anche in ambito portuale».

Che cosa cambia?

La circolare DEM 3/1160 ha fino a oggi definito i compiti del Consulente chimico di porto e i requisiti per l’accesso all’attività. Sono infatti molteplici gli ambiti di intervento: dall’assistenza per gli accertamenti dei rischi connessi ai lavori di riparazione e manutenzione nelle navi ai controlli analitici di laboratorio nei depositi costieri; dal controllo della classificazione delle “merci pericolose” alle operazioni di disinquinamento del mare a seguito di rilasci accidentali di sostanze dannose.

Alla luce del Decreto Direttoriale del 1 dicembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Chimici avrà un ruolo fondamentale e attivo nel designare i Consulenti chimici di porto che faranno parte della commissione di valutazione finale (punto 1.3 circolare DEM3/1160) per l’esercizio di questa attività. Inoltre, nel testo è ribadita l’importanza dell’aggiornamento professionale e la necessità di un raccordo tra Autorità marittima, Autorità di sistema portuale e Consiglio Nazionale dei Chimici per l’adozione di provvedimenti conseguenti a sanzioni disciplinari comminate. L’art. 2 del Decreto Dirigenziale prevede che, per una più facile consultazione dei registri istituiti ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, vengano pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli elenchi dei Consulenti chimici di porto in attività presso i porti nazionali.

Uno sbocco professionale per i giovani chimici.

«Il Decreto recentemente emanato – conclude Orlandi – è un netto passo in avanti che porta ad una maggiore valorizzazione del ruolo e delle responsabilità dei professionisti chimici che operano per la sicurezza dei nostri porti. È un lavoro, inoltre, che può diventare uno sbocco professionale concreto per i giovani che si laureano. Anche per questo e per assicurare un alto standard di sicurezza in ambito portuale e un’alta professionalità che possono essere garantite soltanto da un’approfondita preparazione è stata effettuata una precisa distinzione fra i compiti che spettano ai Chimici iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale, con laurea specialistica e/o magistrale, e a quelli iscritti alla Sezione B con laurea triennale».

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Pubblicato il
30 Dicembre 2017

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