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In vigore i “correttivi” alla riforma portuale con il decreto  sulla “Gazzetta Ufficiale”

ROMA – E alla fine la Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ha pubblicato il dibattuto decreto con i “correttivi” alla riforma portuale. La Gazzetta n. 33 del 9 febbraio, serie generale, riporta il testo del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n.232 come “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2016 concernente le autorità portuali”. Decreto su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Madia) di concerto con il ministro dell’economia e finanze (Padoan) e del ministro delle infrastrutture e trasporti (Delrio). Il tutto controfirmato dal presidente del consiglio Gentiloni.

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Con la pubblicazione, il decreto entra immediatamente in vigore, salvo indicazioni contrarie. È già in vigore uno dei punti più controversi, l’esclusione dai comitati di gestione dei sistemi portuali dei sindaci (art.6 comma d) del decreto) e dei politici eletti in cariche amministrative. Lo stesso articolo (comma 1) limita il diritto di voto del rappresentante dell’autorità marittima nei comitati “alle sole materie di propria competenza”. Ancora: i comitati di gestione possono funzionare anche in presenza di solo la metà più uno dei componenti, con la possibilità di completarli con “designazione successiva”.

L’esclusione dei sindaci è così codificata: “Non possono essere designati e nominati quali componenti dei comitati di gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico”. Tradotto: anche chi si dimettesse da sindaco, da amministratore pubblico etc. non potrà far parte dei comitati di gestione.

Altri punti significativi: la pianificazione si allarga al “sistema” non solo al porto o ai porti principali; il comitato di gestione, sentito l’organo di partenariato (art 12) istituisce e disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello “sportello unico amministrativo”; sono possibili (art.14) “varianti localizzate” ai piani regolatori vigenti, in attesa del piano regolatore di sistema, “purché avvengano entro il 31 dicembre 2019”.

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Pubblicato il
14 Febbraio 2018
Ultima modifica
20 Febbraio 2018 - ora: 12:01

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