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Emissioni di CO2 dalle navi

ROMA – Si comincia con un “atto del governo” (n.76) emesso dal Senato a metà marzo per essere sottoposto alla votazione del Parlamento – partendo dalle commissioni – con il quale si propone uno schema di decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni relative al monitoraggio, la comunicazioni e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo.

La proposta, approvata dal consiglio dei ministri, parte dalla considerazione che il trasporto marittimo ad oggi non è stato ancora sottoposto ai controlli e alle relative sanzioni in caso di emissioni di CO2, così come invece avviene per il trasporto terrestre.

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L’articolo 4 stabilisce il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l’applicazione, in via generale, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che, a conclusione, redige verbale di constatazione. L’attività in questione è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che, ai sensi dell’ari. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dipende funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, ivi comprese le azioni di prevenzione e di repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, anche di origine atmosferica generato dalle navi. Il predetto verbale è trasmesso entro 15 giorni dall’avvenuta constatazione al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente. La contestazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal summenzionato Comitato. Le attività di contestazione e notifica del verbale sono attribuite al citato Comitato, in quanto organismo già istituito ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e designato per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE. La norma prevede altresì che i proventi delle sanzioni siano versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Stato, affinché siano riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

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Pubblicato il
27 Aprile 2019

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