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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – La nuova privacy e i porti

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi per la nostra rubrica il tema sulla nuova normativa privacy e le complicazioni nel mondo portuale.

ROMA – In questo numero della nostra rubrica affrontiamo – seppur brevemente – la tematica relativa alla nuova normativa europea, vigente anche in Italia, in materia di privacy unitamente alle possibili implicazioni per il nostro mondo, quello portuale.

A partire dal 2018, nello specifico dal 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 meglio noto come regolamento generale sulla protezione personale dei dati o “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

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Con il GDPR, il legislatore europeo ambisce a rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione europea e dei soggetti residenti, sia all’interno dei singoli Stati Membri, sia in paesi extra-UE. Il tutto con l’obiettivo di restituire ai cittadini il “controllo” dei propri dati personali rendendo più omogenea e armonizzata la normativa applicabile in materia di “data protection” a livello unionale.

Ecco quindi che, in questo contesto, tale normativa non può che essere destinata ad avere rilievo anche per la “industry” dello shipping, le cui compagnie (i.e. compagnie di navigazione e operatori terminalisti) raccolgono – e processano – una notevole quantità di dati personali durante il proprio “day-by-day”. Trattasi, in particolare, di dati personali quali quelli relativi – a titolo esemplificativo ma non esclusivo – ai propri fornitori ed ai propri clienti.

Pertanto, alla luce dell’entrata in vigore di questa nuova normativa, le singole realtà imprenditoriali – rectius (anche) quelle operanti nel mondo dello shipping – dovranno adeguarsi ai nuovi parametri imposti dal citato GDPR.

La vera novità rispetto al passato sta nel fatto che, ad oggi, con il GDPR, i dati personali non sono più oggetto di tutela per il solo fatto di essere riconducibili – seppur indirettamente – ad un soggetto inteso come persona fisica, bensì sono tutelabili (e soprattutto tutelati) in quanto bene giuridico meritevole di tutela propria.

In sostanza, il titolare del trattamento (i.e. l’impresa interessata dalla normativa), deve adottare misure di sicurezza consone, nonché adeguate procedure interne al fine di poter essere in grado di dimostrare la propria “compliance” al GDPR.

Ciò anche alla luce del fatto che in caso di mancata conformità con il nuovo dettame normativo, la legge prevede sanzioni – anche rilevanti – per le imprese inadempienti. Si pensi, ad esempio, che l’impresa è in linea di principio sanzionabile per il mero fatto di non aver gestito in maniera corretta i dati raccolti.

Ecco allora che in quest’ottica, una adeguata attività di pianificazione, documentazione e monitoraggio delle attività di trattamento dei dati, costituisce strumento di valorizzazione – anche in termini di efficienza e miglioramento della propria competitività sul mercato di riferimento – per gli operatori del settore marittimo-portuale.

In conclusione, quindi, segnaliamo che il tema della privacy di cui sopra sebbene, da un lato, comporti anche per gli operatori del mondo dello shipping la necessità di adeguarsi ai nuovi dettami di legge, dall’altro, rappresenta senz’altro un’opportunità per gli stessi di essere più efficienti e competitivi sul mercato dei trasporti marittimi.

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Pubblicato il
1 Giugno 2019

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