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Depositi di oli minerali strategici per il paese

ROMA – L’associazione ASSOCOSTIERI, in risposta alla recente segnalazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di scarico degli oli minerali, intende riaffermare, così come ha sempre sostenuto nelle opportune sedi istituzionali, la strategicità dei depositi di oli minerali per il paese. L’attività diretta di scarico degli oli minerali da nave-cisterna a veicoli e a fusti, deve avvenire solo in casi eccezionali. La posizione di ASSOCOSTIERI, che rappresenta in Italia la logistica energetica, fa seguito a quanto deciso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, quest’ultima ha recentemente inviato ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Interno, dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una segnalazione, pubblicata sul Bollettino settimanale n. 36 del 9/9/19, relativa agli effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalla normativa vigente in materia di scarico di oli minerali in ambito portuale.

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La normativa che regola le attività di scarico degli oli minerali presso gli scali portuali (DM 31/7/1934), all’art. 16 dispone che lo scarico diretto da nave-cisterna a veicoli ed a fusti è vietato. Potrà però, in caso di giustificate eccezionali circostanze, derogarsi per lo scarico diretto da nave-cisterna, di piccolo o medio tonnellaggio, a carri-serbatoio ferroviari e ad autocisterne. L’autorizzazione ha carattere di provvisorietà.

L’Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare i possibili effetti restrittivi della concorrenza della richiamata disposizione normativa e della conseguente necessità, anche a fronte dell’evoluzione tecnologica intervenuta che consente lo scarico di oli da nave a autocisterna in piena sicurezza anche mediante impianti mobili, di una sua revisione in senso pro-concorrenziale.

ASSOCOSTIERI, al contrario, ha sempre sostenuto nelle opportune sedi istituzionali, che la ratio della norma richiamata, discende da ragioni attinenti a logici criteri di sicurezza del trasporto di oli minerali ed alla sicurezza degli approvvigionamenti del nostro Paese che deve essere garantita tramite la figura tipizzata del “deposito strategico costiero”.

È indubbio, infatti, che quella del “deposito di oli minerali”, tipicamente costiero per le fattispecie di cui trattasi, assume una centralità indiscussa nel nostro sistema di approvvigionamento, in particolare alla luce anche della disposizione contenuta nell’art. 57 legge 35/2012.

ASSOCOSTIERI desidera sottolineare che, in quanto infrastrutture strategiche, i depositi costieri sono tipicamente destinatari di una serie di normative volte a garantire, tra l’altro: la citata sicurezza degli approvvigionamenti; la tenuta delle opportune scorte d’obbligo; il censimento delle informazioni sui prodotti transitati e l’eventuale partecipazione alla “piattaforma logistica” ministeriale gestita dal GME; lo stretto controllo e vigilanza doganale; pregnanti esigenze di sicurezza sotto il profilo della prevenzione incendi, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs n. 81/08), della sicurezza delle operazioni portuali (ex D.lgs n. 272/1999), del rischio di incidente rilevante e del piano di emergenza portuale, della tutela ambientale”.

Il mancato transito dei prodotti petroliferi per i depositi costieri, così dettagliatamente regolati dalle normative antifrode in materia di IVA ed accise, rischierebbe di lasciare posto ad una logistica secondaria non regolamentata e, oltremodo, difficile da assoggettare a controllo.

Per tali ragioni l’Associazione auspica che i Ministeri interessanti e gli enti di vigilanza continuino, in linea con le prescrizioni normative, a considerare evenienza del tutto eccezionale e meritoria di adeguata giustificazione quella dello scarico di nave che non transiti per un deposito costiero di oli minerali.

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Pubblicato il
14 Dicembre 2019

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