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Il requisito dell’esperienza riduce il “favor partecipationis”

ROMA – Con una recente delibera (n. 38 del 24 ottobre 2022), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha affermato che il requisito dell’esperienza maturata richiesto da un disciplinare di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime relative ai punti di ormeggio,  riduce notevolmente il favor partecipationis.

Lo segnala Assormeggi che così riferisce sulla delibera.

Il caso: 🧑‍⚖️ 🧑‍⚖️

E’ stata sottoposta all’attenzione dell’AGCM la determina conclusiva di una procedura di selezione competitiva esperita da un Comune per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime relative ai punti di ormeggio che tra i requisiti richiedeva l’esperienza maturata nella attività di ormeggio di imbarcazioni e natanti. Nel caso specifico, era accaduto che le istanze presentate nel corso della procedura avevano ricevuto il massimo punteggio con riferimento a tutti i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, ad eccezione del requisito esperienziale, cui era stato attribuito un valore pari a zero a fronte del massimo punteggio ottenuto dai concessionari uscenti. Tale requisito, infatti, attribuiva fino a 6 punti per aver esercitato la gestione di attività di ormeggio di imbarcazioni e natanti, attribuendo 0,5 punti per ogni anno di attività svolta, consentendo quindi la valorizzazione dell’attività pregressa fino ad un periodo di 12 anni.

La posizione dell’AGCM:

L’AGCM, esaminati gli atti di gara, ha evidenziato nel parere in commento come il requisito relativo ad attività pregressa svolta nell’ambito della gestione di posti di ormeggio sia ingiustificatamente restrittivo in quanto preclude di concorrere “ad armi pari” per l’assegnazione delle concessioni per coloro i quali hanno scarsa o nulla (recente) esperienza pregressa nel settore.

Questo perché, – continua l’AGCM –, l’attività in argomento è tipicamente svolta in regime concessorio.

Conseguentemente, per l’AGCM prevedere tra i requisiti il possesso dell’esperienza pregressa finisce per favorire operatori che dispongono o che comunque hanno disposto nel recente passato di concessioni demaniali marittime.

E così che precludendo di fatto la partecipazione alla procedura competitiva ai nuovi soggetti entranti nel mercato, nonché ai soggetti con una recente esperienza nel settore, ma temporalmente limitata, il requisito dell’esperienza pregressa è idoneo a determinare una potenziale significativa riduzione del favor partecipationis. È idoneo, cioè, ad integrare una preferenza in favore di operatori già attivi sul mercato, apre giudizio di soggetti con poca o inesistente esperienza nel settore, così da restringere il novero dei partecipanti.

Nel promuovere un dinamismo concorrenziale in un settore come quello delle concessioni dei beni demaniali marittimi, l’Autorità nel proprio parere evidenzia come nel caso di specie il requisito della pregressa esperienza risulta, altresì, idoneo a ridurre i benefici potenziali derivanti dal ricorso a procedure di gara, quali ad esempio maggiori introiti derivanti dai canoni concessori. Nel caso esaminato dall’AGCM, era infatti emerso che le istanze concorrenti avevano offerto maggiorazioni del canone del 200% e del 300%, a fronte di quelle dei gestori uscenti del 5% e del 10%, determinando così un evidente danno per il comune, corrispondente ai minori introiti per i canoni concessori.

Pubblicato il
19 Novembre 2022

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