Nuovi costi chilometrici

ROMA – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 28 dicembre 2022 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2023.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del fringe benefit “convenzionale”, infatti, risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

Vediamo come si determina il calcolo.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti – L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato dell’autovettura aziendale da parte del dipendente. 

A norma dell’articolo 1, comma 633, L. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel Testo Unico vigente al 31 dicembre 2019 e quindi la cifra unitaria chilometrica per il tipo di veicolo, moltiplicata per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e applicando all’importo risultante la percentuale fissa del 30%.

Un esempio: La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Fiat 500X 1.3 Multijet da 95 CV a gasolio.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,4312 euro per chilometro.

L’automobile in questione emette 121 g/km di CO2 e quindi troverà applicazione la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato: km 15.000 x 30% = 4.500 km – 0,4312 euro x km 4.500 = 1.940,40 euro fringe benefit convenzionale annuo – 1940,40 euro / 12 = 161,70 euro valore mensile di fringe benefit per il 2023.

Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede.

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