Agenti marittimi: bocciata l’INPS anche in appello
FIRENZE – La Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato illegittima l’iscrizione da parte dell’INPS di un agente marittimo al “Fondo Gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dei commercianti”, nonché la relativa richiesta di pagamento dei crediti contributivi omessi.
[hidepost]Questa importante sentenza della Corte conferma la sentenza del Tribunale di Livorno del ‘99 (forse la prima in Italia) che accoglieva la opposizione di un agente marittimo tutelato dall’avvocato Claudio Stolfi di Livorno e rendeva giustizia ritenendo incompatibile la “doppia imposizione”.
L’agente aveva eccepito la propria iscrizione al Fondo agenti marittimi e aerei (F.A.M.A.), quale amministratore di un’agenzia marittima, e l’iscrizione obbligatoria con i medesimi trattamenti che la gestione commercianti garantisce ai propri iscritti.
Il principale motivo di impugnazione della cartella esattoriale emessa dall’INPS era il seguente: il ricorrente, in qualità di presidente agenzia marittima nonché di proprietario della stessa, produce un reddito che è già assoggettato a contribuzione obbligatoria a favore del Fondo Agenti Marittimi e Aerei (F.A.M.A.), il quale assicura agli agenti ad esso iscritti i medesimi trattamenti che la gestione commerciale dell’INPS garantisce ai propri iscritti (trattamenti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
Detta obbligatorietà, per gli agenti marittimi e per i titolari o rappresentanti di società che svolgono l’attività di raccomandatarie marittime, dell’iscrizione al F.A.M.A. e del versamento a favore di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è sancita dall’art. 16 della legge n. 135/1977 sulla professione di raccomandatario marittimo.
Perché, dunque, assoggettare i raccomandatari marittimi, i legali rappresentanti e amministratori di agenzie marittime, ad un’altra contribuzione, sulle stesse somme di denaro, volta a garantire loro i medesimi trattamenti previdenziali (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei quali già beneficiano versando i contributi al F.A.M.A.?
Il principio già sancito dalla Corte di Cassazione, in base al quale occorre stabilire quale sia l’attività prevalentemente svolta per decidere in quale gestione deve iscriversi il contribuente, era volto a scongiurare il verificarsi di un inaccettabile doppio prelievo che porterebbe poi all’ottenimento di due prestazioni volte ad assicurare gli stessi trattamenti.
Illegittimo pertanto da parte dell’INPS assoggettare gli agenti marittimi ad un doppio prelievo contributivo sulle stesse somme di denaro, volto al conseguimento di identici trattamenti previdenziali (invalidità, vecchiaia e superstiti).
Ci riferisce l’avvocato Stolfi: “Auspichiamo che a questa importante decisione ne seguano altre conformi al fine di risolvere definitivamente il problema che ha afflitto gli agenti marittimi e che comporterebbe un pesante ed ingiustificato aggravamento economico con il pagamento di contributi all’INPS che, fino ad oggi, li ha illegittimamente pretesi”.
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