Concessioni a Trieste l’Authority chiarisce
Una circostanziata documentazione sulla correttezza degli atti – Gli attacchi della stampa locale

Marina Monassi
TRIESTE – A Trieste la prossima scadenza del mandato di Marina Monassi ha attivato “tifoserie” e appetiti. Non mancano gli attacchi più o meno diretti anche attraverso l’interpretazione di notizie e indiscrezioni. In ordine ad una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Politiche Europee relativa ad una richiesta della Commissione Europea – DG Mercato interno e servizi del 15 ottobre 2014, avente ad oggetto informazioni inerenti “Concessioni Porto di Trieste”, l’Authority ha voluto rendere noto il testo della richiesta pervenuta da Bruxelles e la relativa risposta dell’Autorità portuale.
[hidepost]Ecco la nota della Commissione Europea – DG Mercato interno e servizi.
Oggetto: EU Pilot 7019/2014 MARK – Concessioni Porto di Trieste.
I servizi della Commissione desiderano attirare l’attenzione delle autorità italiane in merito ad alcune recenti decisioni dell’Autorità portuale di Trieste concernenti l’affidamento di una serie di concessioni sullo sviluppo delle attività portuali.
In base alle limitate informazioni in possesso dei servizi della Commissione, come riportate dalla stampa e dal sito internet dell’Autorità portuale, tali decisioni riguardano le seguenti concessioni:
1. Concessione demaniale per il potenziamento del terminal, per un valore di 188 milioni di euro, affidata alla società Trieste Marine Terminal SpA, della durata di 60 anni;
2. Prolungamento fino al 2064 della concessione in favore della Società italiana per l’Oleodotto Transalpino SpA, relativa alla costruzione di opere necessarie per render più sicuro, efficiente e funzionale il terminal per l’attività di scarico e di trasporto del petrolio greggio;
3. Concessione delle aree demaniali site nel comprensorio della ex raffineria Aquila per la realizzazione di un terminal traghetti, affidata alla società Teseco, per un valore di 90 milioni di euro, della durata di 60 anni.
Dalle limitate informazioni a disposizione, gli atti di concessione in questione potrebbero presentare, dal punto di vista del diritto dell’Unione Europea, dei profili comuni sia alle concessioni di lavori, secondo la definizione della Direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, che ai regimi di autorizzazione, disciplinati invece dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE.
In entrambi i casi, essi non sarebbero soggetti alle norme specifiche delle due Direttive, in quanto la Direttiva 2004/17/CE non si applica alle concessioni, e i servizi portuali sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE. Tuttavia, sia l’affidamento delle concessioni di lavori che le autorizzazioni a gestire beni del demanio pubblico devono comunque avvenire nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell’UE, e segnatamente degli articoli 49 e 56. L’affidamento di una concessione di lavori e/o l’autorizzazione a gestire beni del demanio pubblico, qualora avvenuti senza alcuna procedura di evidenza pubblica, contravvengono a tali principi.
Poiché, secondo quanto riportato sulla stampa, gli atti di concessione sopra menzionati sarebbero avvenuti senza il previo esperimento di alcuna procedura di evidenza pubblica, al fine di determinare il seguito più appropriato per la procedura in oggetto i servizi della Commissione desiderano richiedere alle autorità italiane le seguenti informazioni:
1. Una descrizione dettagliata delle tre concessioni sopra menzionate, nonché di eventuali ulteriori affidamenti decisi nel 2014 dall’Autorità portuale, indicante: l’oggetto (i lavori e i servizi), il valore, la durata, le società affidatarie, l’inquadramento giuridico secondo il diritto nazionale, e le modalità di remunerazione dei concessionari, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe e all’eventuale esistenza di sovvenzioni o compensazioni da parte dell’Autorità portuale di Trieste.
2. Se gli affidamenti in questione sono stati preceduti da procedure di evidenza pubblica per la selezione del concessionario. In caso di risposta positiva, si prega di fornire informazioni dettagliate in merito alle forme di pubblicità utilizzate e alle procedure di selezione. In caso di risposta negativa, si prega di illustrare le ragioni della mancata indicazione di procedura di evidenza pubblica.
Le autorità italiane sono pregate di fornire qualsiasi informazione e documentazione ritenuta utile a chiarire la situazione.
I servizi della Commissione ringraziano anticipatamente le autorità italiane per la collaborazione.
Ecco la risposta dell’Autorità portuale inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a firma del presidente Marina Monassi.
Oggetto: EU Pilot 7019/14/MARK – Concessioni Porto di Trieste.
Si riscontra la nota di codesta Presidenza DPE 0010073 P-4.22.17.4.5 del 21.10.2014 per fornire le informazioni richieste dai servizi della Commissione europea i quali si sono rivolti alle autorità italiane dichiarando di possedere limitate informazioni e di basarsi sulle notizie di stampa secondo le quali il rilascio di alcuni atti di concessione nel porto di Trieste sarebbe avvenuto “senza alcuna procedura di evidenza pubblica”.
Tali notizie sono manifestamente infondate.
Dalla lettura della nota del DG Mercato interno e servizi della Commissione Europea di data 15.10.2014 – che fa riferimento all’”affidamento di concessione demaniale per il potenziamento del terminal per un valore di 188 milioni di euro …” e richiede di descrivere gli “eventuali ulteriori affidamenti decisi nel 2014 dall’Autorità portuale” indicando: “l’oggetto (i lavori e i servizi), il valore, la durata, le società affidatarie, …, la modalità di determinazione delle tariffe e l’eventuale esistenza di sovvenzioni da parte dell’Autorità portuale …” – si evince che i limitati elementi conoscitivi in possesso dei servizi della Commissione europea abbiano indotto i servizi medesimi a ritenere che le concessioni assentite alla Trieste Marine Terminal (T.M.T.) SpA, alla Società italiana per l’Oleodotto Transalpino (S.I.O.T.) SpA, ed alla Teseco SpA si inscrivessero nell’istituto della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione ai sensi degli artt. 143, 174 e 177 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”), se non addirittura in un contratto di appalto di lavori, forniture e servizi ai sensi dello stesso Codice.
In tutti e tre i casi in esame si tratta, invece, di un procedimento di rilascio di concessione demaniale marittima, avviato su istanza di parte, ai sensi degli artt. 36 e ss del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione e dell’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994.
Nel corso della durata del rapporto concessorio le società terminalistiche hanno previsto la realizzazione – a loro cura e spese, senza oneri finanziari a carico della parte pubblica – di opere, anche importanti, di manutenzione e potenziamento delle aree demaniali concesse con risvolti positivi a livello occupazionale e di aumento dei traffici portuali in un momento in cui altri scali internazionali, in agguerrita concorrenza con il porto di Trieste, hanno in corso analoghe iniziative relativamente alle quali si nutrono forti dubbi sul rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato.
La principale fonte normativa in materia di demanio marittimo, il Codice della Navigazione prevede la possibilità di presentare una domanda di concessione corredata da un progetto (v. art. 36 Cod. Nav. e art. 6 Reg. Nav. Mar.) sul quale dovranno essere acquisiti i pareri del Genio Civile (art. 12 Reg. Nav. Mar.), dell’Agenzia del Demanio (art. 13 Reg. Nav. Mar.), e dell’Agenzia delle Dogane (art. 14 Reg. Nav. Mar.), ferma restando l’acquisizione di eventuali altri pareri/autorizzazioni/nulla osta previsti dalle normative di settore. Con Circolare n. 16 di data 24.10.2007 il ministero dei Trasporti ha confermato che la Legge 84/94 nulla ha innovato rispetto all’applicazione degli articoli del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione sopracitati, e che quindi “le formalità istruttorie sopraindicate si applicano ad avviso della scrivente anche alle concessioni rilasciate, ai sensi dell’art. 18 della medesima legge 84/94, riguardanti aree e beni del demanio marittimo adibite ad operazioni di carico, scarico, deposito e movimentazione in genere di merci”.
Le concessioni rilasciate alla T.M.T. SpA, alla S.I.O.T. SpA, ed alla Teseco SpA sono state pertanto assoggettate al procedimento concessorio demaniale di rito.
In ossequio alla normativa vigente, che per le concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, impone la pubblicazione delle domande di concessioni mediante affissione (ora on-line) nell’Albo del comune ove è situtato il bene richiesto (link diretto al sito web dell’Autorità portuale), si è espletata la fase pubblicità prevista dall’art. 18 Reg. Nav. Mar.. Durante il periodo in cui le domande di concessione sono rimaste a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’Autorità portuale, di modo che gli interessati potessero consultarle e presentare eventuali osservazioni, opposizioni o domande concorrenti, c’è stata partecipazione di terzi al procedimento amministrativo, i quali tuttavia non hanno ritenuto di presentare domande concorrenti ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav. (valutazione del più rilevante interesse pubblico in caso di concorso di più domande di concessione e licitazione privata se non sussistono ragioni di preferenza) bensì si sono limitati, in taluni casi, a presentare mere osservazioni, di cui si è tenuto conto nell’istruttoria.
Premesso che, come confermato proprio dai servizi della Comunità europea nella sopra richiamata nota del 15.10.2014, il procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime non è soggetto alle norme specifiche né della Direttiva Appalti 2004/17/CE né della Direttiva Servizi 2006/123/CE, la procedura sopra descritta è rispettosa delle norme e dei principi contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell’UE, e segnatamente dagli artt. 49 e 56. Un tanto trova conferma anche in giurisprudenza (v. ad es. TAR FVG sent. n. 538/2011 – concessioni demaniali – Porto di Trieste – sulle procedure da seguirsi per l’attribuzione in uso a privati di suolo demaniale: articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e non articoli 144 e ss. del Codice Appalti).
Pertanto, tutti i procedimenti demaniali condotti dall’Autorità portuale di Trieste sono espletati nel rispetto della normativa vigente (principio concorrenziale ex artt. 36 e 37 Cod. Nav. – par condicio, imparzialità e trasparenza).
Per completezza espositiva si rappresenta altresì che, seppure ciò non costituisca un precipuo obbligo di legge, nei casi di concessioni di maggiore rilevanza è prassi istruttoria di questa Autorità portuale acquisire dagli istanti l’asseverazione, da parte di primaria società di revisione, del piano economico e finanziario a dimostrazione della sostenibilità del progetto nell’arco temporale concessorio richiesto. Tutte e tre le società hanno prodotto tale asseverazione.
Si rende anche noto che in ossequio alla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), sul sito web dell’Autorità portuale sono pubblicate le informazioni relative alle concessioni in essere (tipologia, scadenza, etc.) nonché la modulistica relativa ai procedimenti demaniali.
Si segnala infine che in tempi recenti l’Autorità portuale è stata oggetto di numerosi articoli di stampa dai contenuti non rispondenti al vero, lesivi dell’onorabilità e dell’immagine della presidenza dell’intera amministrazione dell’ente, che hanno obbligato il presidente a chiedere la pubblicazione di risposte e rettifiche ai sensi dell’art. 8 della Legge sulla stampa.
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