L’emendamento Cociancich sui traghetti per equipaggi unicamente italiani
Saranno ammessi anche marittimi comunitari ma non fuori UE – La semplificazione delle procedure
ROMA – Il Senato ha approvato il seguente emendamento Cociancich al testo del Ddl 2228 sulla legge europea per gli equipaggi marittimi.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: «10-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell’occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
[hidepost]10-ter. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-bis è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l’accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all’articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.
10-quater. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-bis o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
10-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-quater, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
10-sexies. Dall’attuazione della delega di cui al comma 10-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 10-bis del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».
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