Trasporti e negoziazione assistita
VERONA – E’ fondato il rilievo di improcedibilità delle domande avanzate per far valere la nullità di contratti di trasporto se non è stata esperita preventivamente la condizione di procedibilità della negoziazione assistita da avvocati.
[hidepost]Sono le conclusioni cui perviene con l’ordinanza del 24 novembre scorso il Tribunale di Verona (estensore Vaccari), il quale ha ritenuto fondato il rilievo di improcedibilità ed ha fissato termine di quindici giorni alle parti per comunicare l’invito a stipulare le convenzione di negoziazione assistita.
In un servizio su Il Sole-24 Ore si chiarisce che nel caso di specie, la ricorrente domandava in via principale l’accertamento della nullità dei contratti di trasporto stipulati con la resistente per la mancanza in capo a quest’ultima del requisito dell’iscrizione nel registro degli autotrasportatori.
Sul punto, il giudice ritiene sufficiente che la parte istante abbia posto a sostegno della domanda di accertamento l’esistenza di un contratto di trasporto sia pure invalido, richiamando a tal fine una importante pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 15270/2005 ove viene valorizzato proprio il criterio della prospettazione attorea (in quel caso ai fini della attribuzione, ai sensi dell’articolo 33 della legge 287/1990, alla Corte di appello della competenza in ordine alla domanda di nullità di un contratto di assicurazione limitativo della libertà di concorrenza).
Inoltre, considerato che la parte ricorrente chiede anche la condanna al pagamento di una somma ad essa richiesta dai sub vettori cui la resistente aveva affidato il trasporto, il Tribunale evidenza che la stessa pone a sostegno della domanda di disciplina del contratto di trasporto (avendo richiamato l’articolo 7-ter del Dlgs 286/2005 che fissa i presupposti per esercitare l’azione di rivalsa dei sub vettori verso il vettore).
In conclusione – riferisce ancora Il Sole-24 Ore – secondo il Tribunale, occorre esperire la negoziazione assistita prima di esercitare in giudizio un’azione per una controversia in materia di contratti di trasporto o sub-trasporto in quanto tale condizione di procedibilità, in vigore dal 1º gennaio 2015, è stata inserita con a legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 249, legge 190/2014).
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