Visita il sito web
Tempo per la lettura: 2 minuti

Trasporti e negoziazione assistita

VERONA – E’ fondato il rilievo di improcedibilità delle domande avanzate per far valere la nullità di contratti di trasporto se non è stata esperita preventivamente la condizione di procedibilità della negoziazione assistita da avvocati.
[hidepost]Sono le conclusioni cui perviene con l’ordinanza del 24 novembre scorso il Tribunale di Verona (estensore Vaccari), il quale ha ritenuto fondato il rilievo di improcedibilità ed ha fissato termine di quindici giorni alle parti per comunicare l’invito a stipulare le convenzione di negoziazione assistita.
In un servizio su Il Sole-24 Ore si chiarisce che nel caso di specie, la ricorrente domandava in via principale l’accertamento della nullità dei contratti di trasporto stipulati con la resistente per la mancanza in capo a quest’ultima del requisito dell’iscrizione nel registro degli autotrasportatori.
Sul punto, il giudice ritiene sufficiente che la parte istante abbia posto a sostegno della domanda di accertamento l’esistenza di un contratto di trasporto sia pure invalido, richiamando a tal fine una importante pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 15270/2005 ove viene valorizzato proprio il criterio della prospettazione attorea (in quel caso ai fini della attribuzione, ai sensi dell’articolo 33 della legge 287/1990, alla Corte di appello della competenza in ordine alla domanda di nullità di un contratto di assicurazione limitativo della libertà di concorrenza).
Inoltre, considerato che la parte ricorrente chiede anche la condanna al pagamento di una somma ad essa richiesta dai sub vettori cui la resistente aveva affidato il trasporto, il Tribunale evidenza che la stessa pone a sostegno della domanda di disciplina del contratto di trasporto (avendo richiamato l’articolo 7-ter del Dlgs 286/2005 che fissa i presupposti per esercitare l’azione di rivalsa dei sub vettori verso il vettore).
In conclusione – riferisce ancora Il Sole-24 Ore – secondo il Tribunale, occorre esperire la negoziazione assistita prima di esercitare in giudizio un’azione per una controversia in materia di contratti di trasporto o sub-trasporto in quanto tale condizione di procedibilità, in vigore dal 1º gennaio 2015, è stata inserita con a legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 249, legge 190/2014).

[/hidepost]

Pubblicato il
28 Dicembre 2016

Potrebbe interessarti

Livorno: leviamo i levatoi!

D’accordo, ora che il guaio è successo – ponte levatoio bloccato, porto industriale isolato, tutti improvvisamente a maledire l’assurdo snodo del Calambrone – finalmente La mia non è più vox clamantis in deserto: e...

Leggi ancora

Il dito e la Luna

La guerra all’Iran, una delle tante feroci guerre in corso, ha dunque colpito in pieno il lato debole dell’economia nazionale, i flussi d’energia. Gli analisti di tutto il mondo hanno chiarito – come ha...

Leggi ancora

…Eppur si muove?

Il ponte dei sospiri, sulla foce del Calambrone a Livorno, sembra finalmente nella fase di sospirata riscoperta della sua priorità. Al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani va riconosciuto che nel recentissimo incontro con...

Leggi ancora

Meglio Tardino che mai

Non ci rimane che riderci sopra. A Palermo, dopo più di un anno, le forze politiche hanno smesso di scannarsi tra loro e finalmente hanno concordato sul nome del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema...

Leggi ancora

Ets, masochismo o ignoranza?

Nel recente incontro a Roma sulla pianificazione europea dei trasporti marittimi – riferisce un approfondimento della “Federazione del mare” – il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, ha evidenziato come la decarbonizzazione sia un obiettivo...

Leggi ancora

Sul ponte dei sospiri

No, non scrivo su quello di Venezia. Ce l’abbiamo anche noi a Livorno il ponte dei sospiri: anzi, quattro ponti dei sospiri, come scrive il direttore riportando l’accordo sottoscritto a Firenze, sul tavolo della...

Leggi ancora
Quaderni
Archivio