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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Nuove Linee Guida MIT sul rimorchio portuale

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante le Linee Guida MIT sul rimorchio.

ROMA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) è recentemente intervenuto in materia di rimorchio portuale pubblicando, con propria Circolare, le nuove “Linee Guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale”. Il tutto in adeguamento al D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (“Nuovo Codice dei contratti pubblici”) di cui alla precedente Circolare ministeriale n. 13961 del 18 dicembre 2013.

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In generale, gli elementi di novità rispetto al passato, che per i futuri procedimenti di selezione dei concessionari impongono la modifica e/o l’integrazione delle linee guida precedentemente emanate, sono relativi a due profili che, segnatamente, riguardano: (i) alcuni aspetti procedurali legati alle modalità per la selezione del concessionario, al rilascio della concessione e all’esecuzione del connesso contratto; (ii) l’esplicita previsione che in sede di offerta i concorrenti debbano presentare un piano economico-finanziario relativo alla durata della concessione stessa.

Per ciò che riguarda poi gli obiettivi contrattuali specifici della concessione di rimorchio portuale, un ulteriore elemento prioritario da tenere in considerazione è la sicurezza portuale. Pertanto, al fine di garantire al meglio la tutela della sicurezza nelle acque portuali, il MIT ha ritenuto che la durata delle concessioni debba coprire un congruo intervallo temporale (stabilito in quindici anni).

La Circolare è strutturata in due Sezioni principali. All’interno della Sezione I, a seguito di alcune premesse introduttive, sono presenti: (i) una descrizione dell’iter procedimentale volto alla individuazione del concessionario (per il quale è competente la singola Autorità Marittima interessata) ed al successivo rilascio della concessione (per cui, invece, è competente il Capo del Compartimento marittimo adito); (ii) le informazioni necessarie da inserire nei documenti di gara (i.e. i requisiti di partecipazione alla gara, ivi inclusi quelli di cui al punto 3.2 della Circolare relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell’aspirante concessionario).

Al riguardo, con specifico riferimento al contenuto del nuovo punto 3.2 sopracitato, segnaliamo che la mera dipendenza tra l’erogatore del servizio di rimorchio – da intendersi quale operatore economico – e l’utente che richieda il servizio di rimorchio portuale, non risulta di per sé contraria all’interesse pubblico. In ragione di ciò, quindi, anche quei soggetti aventi collegamento o controllo diretto e/o indiretto rispetto ad un utente già presente in porto potranno partecipare alla gara. Il tutto nel rispetto del principio di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche. A tal proposito, tuttavia, l’Amministrazione ha stabilito che le domande di partecipazione alla gara, oltre alla documentazione richiesta di cui sopra, devono essere corredate anche “da una dichiarazione che dia conto dell’esistenza o meno di una qualsiasi relazione anche di fatto che determini un collegamento o un controllo analoghi a quelli previsti dall’articolo 2359 del codice civile rispetto ad un utente che detenga una posizione rilevante dal lato della domanda dei servizi di rimorchio in quel porto”. Ciò al fine di tutelare l’effettiva parità di trattamento degli utenti da parte del prestatore del servizio.

La Sezione II della sopracitata Circolare, invece, entra ulteriormente nel dettaglio definendo i criteri e meccanismi di determinazione e revisione delle tariffe per il servizio di rimorchio reso dai concessionari selezionati all’esito della procedura pubblica sopra descritta. Il tutto, con specifico riferimento: (i) alla prima determinazione delle tariffe; (ii) al relativo aggiornamento delle tariffe; (iii) alla c.d. tariffa di disponibilità.

In conclusione, quindi, ad avviso di chi scrive, pare che la nuova Circolare tenti di disciplinare il servizio in maniera efficiente nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e nel rispetto dei principi concorrenziali sanciti a livello unionale. Ovviamente, considerato che le nuove gare per l’erogazione del servizio sono ormai prossime nella maggior parte dei nostri scali, non ci resta che attendere come tali Linee Guida saranno recepite dalle singole Autorità Marittime interessate e dagli operatori partecipanti a tali procedure ad evidenza pubblica.

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Pubblicato il
6 Luglio 2019

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