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Costi minimi di legge entro il prossimo giugno

Occorre trovare accordi sui nuovi contratti entro questa data – L’incognita dell’Osservatorio

ROMA – Il 5 agosto con l’entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto “decreto costi minimi” (legge 127/10) si è concluso l’iter iniziato al governo durante i primi mesi dell’anno con il tavolo di confronto autotrasporto-utenza.

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L’aspetto più importante del nuovo testo è la copertura dei costi minimi d’esercizio, individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, i quali possono anche prevedere contratti di durata o quantità garantite a tariffa libera. Se i costi minimi non sono definiti entro nove mesi, a decorrere dal 5 agosto 2010, gli stessi vengono determinati dall’Osservatorio, dove la presenza degli autotrasportatori è preponderante rispetto alla committenza. Qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto, si applicano anche ai contratti di trasporti stipulati in forma scritta, le tariffe previste per i contratti orali, ovvero 1,80 euro a chilometro sino a 150 chilometri e 1,16 euro a chilometro oltre i 500 chilometri. Per le prestazioni entro il limite di 100 chilometri il corrispettivo è rimesso all’autonomia negoziale delle parti.

Un’altra novità introdotta dal nuovo testo di legge è il tempo di carico e scarico. Il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico. “Nel contratto – spiega l’avvocato Stefano Fadda, dello Studio legale Fadda – viene stabilito il periodo di franchigia che non deve essere superiore a due ore. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia che ha causato il ritardo”.

Secondo le disposizioni di legge è obbligatoria la presenza a bordo del mezzo che effettua il trasporto del contratto o di una dichiarazione che ne attesti l’esistenza, firmata da committente e vettore. “Il suggerimento – afferma Fadda – è quello di modificare i contratti in modo che il vettore si impegni a far si che sui mezzi sia presente copia del contratto e, in caso di mancanza di quest’ultima, si impegni a pagare le sanzioni che derivano da eventuali controlli”.

Un aspetto controverso, inoltre, riguarda la possibilità di rivalsa del subvettore nei confronti del committente in caso di mancato pagamento del precedente vettore.

“Per quanto riguarda i pagamenti – dichiara Fadda – la situazione è migliorata rispetto a quelle che erano le proposte presentate dall’autotrasporto in sede di confronto al tavolo governativo”. Il pagamento non può essere superiore ai 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura, ma è comunque necessario un patto scritto per eccedere i 30 giorni. “Al contrario c’è stato un inasprimento delle sanzioni in caso di pagamenti entro i 90 giorni – spiega Fadda – per cui si arriva alla sospensione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali”.

I contratti in vigore sono validi per 10 mesi dalla data di pubblicazione della legge (5 agosto 2010). “Sarebbe opportuno – suggerisce Fadda – stipulare i nuovi contratti il prima possibile per evitare che la posizione degli autotrasportatori si rafforzi troppo in vista della definizione delle tariffe da parte dell’Osservatorio”.

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Pubblicato il
16 Ottobre 2010

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