Spedizionieri doganali tirocinio per decreto
Secondo la categoria, il riordino è positivo e razionalizza l’accesso alla professione
ROMA – Negli ultimi anni il settore delle professioni è stato oggetto di numerosi interventi volti a favorire i principi di liberalizzazione e di concorrenza. Il D.P.R. 137/2012 ha ridisegnato in maniera radicale le norme di funzionamento degli ordinamenti professionali.
[hidepost]Gli spedizionieri doganali, definiti anche doganalisti, hanno accolto positivamente il pacchetto normativo di riforma degli ordinamenti professionali, cogliendone la portata innovativa e considerandola un’utilissima opportunità.
Il doganalista è un professionista con competenza nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria, e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, ma gli aspetti normativi e regolamentari che condizionano uno scambio commerciale internazionale sono spesso complessi ed eterogenei. Il doganalista è oggi chiamato ad assistere le aziende in questa fase delicata, ed il suo ruolo appare ancora più significativo soprattutto a seguito dei processi di globalizzazione e della crescente presenza sui mercati di gruppi multinazionali. L’idea, ingannevole, che il mercato mondiale costituisca un indefinibile unicum può, talvolta, indurre le imprese a sottovalutare l’importanza della complessità normativa e regolamentare.Va detto che tale categoria professionale è disciplinata in modo non uniforme e talvolta addirittura confuso all’interno dell’Unione Europea.
L’assenza di una reale esclusività della rappresentanza in dogana ha proiettato lo spedizioniere doganale all’interno di un contesto altamente concorrenziale costringendolo a misurarsi con le logiche proprie di un mercato aperto: anche per questo motivo la categoria non ha fatto fatica ad accettare la Riforma.
“Il punto nodale della Riforma, per quanto riguarda i doganalisti – spiega Giovanni De Mari, presidente del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali – è rappresentato dal tirocinio. Infatti, grazie al DPR 137/2012 si è resa possibile una razionalizzazione dei criteri di accesso alla professione di Spedizioniere doganale che oggi sono comuni a tutte le altre categorie. Prima dell’entrata in vigore della Riforma, l’accesso alla professione era disciplinato all’interno del DPR 43/1973: l’esame per il conseguimento dell’abilitazione (e per la successiva iscrizione all’Albo) era consentito esclusivamente al «personale ausiliario» operante alle dipendenze di uno spedizioniere doganale e iscritto da almeno due anni in un apposito registro tenuto presso gli Uffici delle Dogane.
Questa figura ibrida di ausiliario/tirocinante, aveva causato nel corso degli anni non pochi problemi di carattere interpretativo; ma con la Riforma, in particolare, con l’art. 6 del DPR 137/2012 si è disciplinato l’istituto del tirocinio per l’accesso alle professioni in maniera orizzontale, consentendo dunque anche agli spedizionieri doganali di riappropriarsi della gestione di questa delicatissima fase della vita professionale. A tal proposito è stato approvato da CNSD il Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali che sulla base di quanto previsto dal citato art. 6, disciplina analiticamente le modalità di svolgimento del tirocinio”.
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