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Spunti di riflessione sulla riforma della legge n. 84/94 Cosa fare? Le proposte di Salerno e di Savona

1. Riduzione del numero delle Autorità Portuali con la soppressione delle Authority per le quali è applicabile la norma già prevista dalla attuale Legge 84/94 e il mantenimento delle Autorità Portuali che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 6, comma 8 di tale legge e che abbiano un tracciato di best practices in merito alla gestione economica dell’ente, al trend dei traffici, alla realizzazione di piani di riqualificazione infrastrutturale con capacità di spesa dei fondi UE a disposizione.
[hidepost]2. Semplificazione e sburocratizzazione, con tempi certi e “veloci” delle procedure di sbarco e sdoganamento, nonché delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di adeguamenti e modifiche dei piani regolatori portuali, dragaggi, realizzazione di piazzali, banchine, e riqualificazioni infrastrutturali, particolarmente nel caso di interventi all’interno dei confini esistenti del porto.
3. Una diversa organizzazione gestionale degli scali e della logistica italiana che punti al raccordo tra singole Autorità Portuali, aeroporti, interporti, reti stradali e ferroviarie, Regioni e ministero, ai fini della pianificazione complessiva degli investimenti da sottoporre al controllo ed approvazione ministeriale sulla base delle proposte e indicazioni fornite da ciascuna struttura operativa locale, al fine di promuovere sistemi logistici territoriali integrati, essenziali all’efficienza e alla competitività del sistema industriale, commerciale e turistico del paese; progetti di integrazione multimodale; sistemi di sportelli unici; sistemi informatici integrati ed ogni altra iniziativa tesa allo sviluppo di una complessiva piastra logistica, di portata sovra regionale, con l’obiettivo della competitività internazionale della nostra economia, valorizzando l’imprenditoria locale ed i territori. Questi obiettivi posso essere conseguiti mediante due opzioni, che rappresentano – queste si – una radicale riforma ed una profonda semplificazione del sistema in vigore:
– una sola Authority Nazionale della Logistica e della Portualità, con una regia centralizzata, o in alternativa,
– l’istituzione di sei Autorità di Sistema della Portualità e della Logistica, competenti sulle aree Nord Ovest, Nord Est, Sud Ovest, Sud Est, Sicilia e Sardegna;
4. Semplificazione delle procedure per la nomina dei presidenti di Autorità, superando la logica dei veti incrociati determinata dal meccanismo della “terna”, ma comunque coinvolgendo, fin tanto che esisterà l’art. 117 della Costituzione nell’attuale formulazione, le Regioni di riferimento; istituzione di un Comitato di Gestione a livello di Autorità di Sistema, trasformazione del Comitato Portuale di ciascuna Autorità Portuale locale in un organo “consultivo”, quale organo capace di rappresentare le aspettative e le vocazioni territoriali da parte di istituzioni locali, Associazioni di categoria ed imprenditoriali, rappresentanti dei lavoratori;
5. Responsabilità in capo alla Authority Nazionale o alle Autorità di Sistema della Portualità e della Logistica, per ciò che attiene ai porti (ma ciò varrebbe per tutte le componenti della piastra logistica territoriale), delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, sulla base delle indicazioni ricevute dalle singole sottoposte Autorità Portuali, raccordandosi al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai fini delle approvazioni e controlli di competenza in merito alla individuazione delle opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nei porti e fuori dai porti.
6. Responsabilità in capo alla Autorità Portuale del singolo scalo a:
– elaborare il piano operativo triennale, per l’approvazione da parte del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema;
– elaborare il Piano Regolatore Portuale;
– sottoporre al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, etc;
– coordinare le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, dai servizi portuali, etc;
– amministrare le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale;
– esercitare le competenze attribuite alla Autorità Portuale dagli art. 16 e 18, rilasciando, sentita la Commissione Consultiva Locale (e il Comitato di Gestione), le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli;
– assicurare la navigabilità in ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali;
– regolamentare il lavoro portuale.
I punti 1) e 2), insieme a norme di semplificazione delle procedure per la nomina dei presidenti delle Autorità Portuali, costituzionalmente compatibili con l’attuale assetto, potrebbero essere implementati subito, con un semplice intervento di “manutenzione” alla Legge 84/94 in vigore, senza attendere i tempi di una più complessa legge di riforma, con immediati effetti benefici e risolutivi per la portualità del paese.
Auspichiamo la nostra posizione venga ascoltata e ci rendiamo disponibili per un confronto aperto e costruttivo non appena possibile.

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Pubblicato il
23 Dicembre 2015

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