Gli emendamenti alla Solas per la pesa dei contenitori
Quali le richieste, chi deve occuparsi degli accertamenti, come e dove pesare i teu, quando presentare il documento, quali i metodi previsti – Gli aspetti ancora da chiarire
MILANO – Si stanno definendo i dettagli della grande operazione Solas sulla pesa dei contenitori all’export. Il presidente della sezione marittima di Fedespedi Mario Enrico Disegni ha inviato agli associati una dettagliata circolare nella quale si riassumono i passaggi più significativi dell’operazione. Eccone il testo.
[hidepost]Cosa è richiesto?
L’accertamento del ‘gross weight’ (VGM = Verified Gross Mass), il peso lordo di merce+container in tutti i casi in cui la merce viaggia in questa modalità (per la definizione di ‘container’ si veda la “International Convention for Safe Containers” (CSC), 1972, e successive modifiche e integrazioni). Sono esclusi dalla pesatura obbligatoria quei container imbarcati su navi di tipo ro-ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora siano trasportati su rotabili (trailer o chassis).
Chi deve occuparsi di questo accertamento?
Lo ‘Shipper’, cioè colui che appare come tale in polizza (o equivalente documento di trasporto marittimo). Letteralmente lo speditore e quindi, normalmente, il venditore, il caricatore, il proprietario della merce, il mittente, eccetera. Nella pratica commerciale il rapporto non può che essere tra il rappresentante della nave (o chi la ‘opera’ in caso di sharing agreement) e il rappresentante della merce. La dichiarazione deve quindi essere presentata da chi ha un rapporto commerciale con la compagnia marittima e quindi o dallo stesso shipper o da chi lo rappresenta (normalmente l’impresa di spedizioni). Si segnala che nel Decreto Dirigenziale emanato dal Comando lo scorso 5 maggio la traduzione in italiano del termine “shipper” è stata resa, impropriamente, con la parola “spedizioniere”, invece di “speditore”, pur contenendo il testo pubblicato in G.U. la parte in inglese delle linee guida emanate dall’IMO, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Come deve avvenire la pesatura?
Il peso del container pieno (o della merce da riporre nel container) deve essere verificato mediante una pesa certificata. La Convenzione prevede che ogni Stato aderente segua la normativa di riferimento interna per stabilire quali siano gli strumenti di pesatura a norma. Il Comando nel Decreto Dirigenziale ha chiarito quanto sopra, prevedendo alcune disposizioni transitorie, valide fino al 30 giugno 2017, che permettono di utilizzare strumenti diversi da quelli regolamentati, purché l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati (aventi analoghe caratteristiche) e non sia comunque superiore a +/- 500 kg. Inoltre, in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è ammessa una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della VGM.
Dove deve avvenire?
In qualsiasi luogo, su qualsiasi impianto. La norma non prevede alcuna limitazione riguardo al luogo o alla proprietà dell’impianto di pesatura. Basta che questa sia effettuata con le modalità prescritte.
Quando deve essere presentata?
La VGM deve essere inviata in tempo utile per la preparazione del piano di stivaggio. Quindi il rappresentante della merce dovrà presentare la dichiarazione del peso verificato con un sufficiente anticipo, per dar modo all’operatore di predisporlo. Non è detto quindi che la dichiarazione debba essere presentata contestualmente al rientro del container (anche se questa sembra la soluzione più pratica) ma potrebbe essere resa anche prima o dopo di tale evento, purché soddisfi la condizione principale.
Perché si controlla?
Per la sicurezza della navigazione: i motivi sono chiari ed evidenziati dalla norma. In caso di mancato rispetto, è prevista la possibilità per la nave di lasciare il carico a terra.
Quali metodi per ottenere la VGM sono previsti?
I metodi previsti sono due: la pesatura del contenitore imballato/chiuso e sigillato – Metodo 1 – o la pesatura dei singoli elementi (colli/carico, materiali di rizzaggio/imballaggio, tara del container) – Metodo 2 -, facendone la sommatoria. Il Decreto Dirigenziale prevede la certificazione degli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della VGM, richiedendo di ottemperare alternativamente ad uno dei seguenti requisiti: o dotarsi di un sistema di gestione della qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000, o essere un AEO (Sicurezza o Semplificazioni Doganali e Sicurezza). In entrambi i casi (ISO o AEO) dovrà essere contenuto un riferimento alle procedure utilizzate per le attività di pesatura.
Devono ancora essere chiariti alcuni aspetti, tra i quali, senza poterne escludere altri eventuali, la forma, il modulo, o altro da utilizzare per inviare la dichiarazione di VGM, le sue modalità ed i suoi tempi di trasmissione. Il destinatario della dichiarazione formalmente dovrebbe essere l’agente raccomandatario che rappresenta l’armatore, in quanto è il comandante della nave che decide se il contenitore potrà o meno essere caricato a bordo.
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