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Codice nautica nuove norme in preliminare

ROMA – Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

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Il nuovo testo, che deve ovviamente seguire ancora tutta la trafila di legge per diventare esecutivo, rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Il provvedimento semplifica inoltre i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico. Gli ambiti d’intervento riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio delle condotte; le procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Nello specifico, il testo prevede:  nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, la creazione di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;  la destinazione per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione;  l’equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato; l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’istituzione della giornata del mare nelle scuole; l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni.

Un elemento finalmente accolto dal legislatore è la revisione delle demenziali disposizioni sul “visus” richiesto per la patente nautica, oggi equiparato a quello dei piloti dei jet.  Infine, il testo rivede la disciplina sanzionatoria, relativamente alle violazioni commesse mediante l’utilizzo di un’unità da diporto. Si prevedono, in particolare, sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino.

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Pubblicato il
20 Settembre 2017

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