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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Scadenza dell’autorizzazione alle operazioni portuali

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’autorizzazione alle operazioni portuali.

Scadenza dell’autorizzazione alle operazioni portuali

ROMA – Al rientro dalla pausa estiva, affrontiamo oggi un “evergreen” del diritto portuale nostrano, con riflessi di non poca importanza sul piano pratico per gli operatori del settore. Quando può dirsi effettivamente “scaduta” l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell’Articolo 16 della Legge n. 84/94 (“Legge portuale”)?

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La risposta a tale domanda deve essere fornita, ad avviso di chi scrive, prendendo in esame uno specifico caso previsto dalla Legge portuale; ci riferiamo, in particolare, all’ipotesi in cui il titolare dell’autorizzazione ex Articolo 16, sia un concessionario ai sensi dell’Articolo 18 della Legge portuale.

Proviamo a spiegarci meglio. Affinché un’impresa possa avere assentita in concessione, dalla AdSP competente, un’area demaniale marittima ex Articolo 18 della Legge n. 84/94, è necessario che la medesima impresa sia altresì titolare di un’autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi del sopracitato Articolo 16 della medesima legge. Tale autorizzazione, in sostanza, altro non è che un presupposto delle concessioni rilasciate ai sensi dell’Articolo 18.

Ora, l’Articolo 16 della Legge portuale, nel VI comma, prevede che, sebbene la durata della relativa autorizzazione sia rapportata al programma operativo dall’impresa, qualora la medesima impresa abbia in essere un titolo concessorio ex Articolo 18 la durata del titolo autorizzativo sia identica a quella prevista per la concessione stessa.

Quanto sopra per dire che, alla luce del dettame normativo vigente, nel caso di un’impresa concessionaria ai sensi dell’Articolo 18 della Legge portuale, la durata dell’autorizzazione di cui all’Articolo 16 della medesima legge parrebbe estendersi ex lege fino alla scadenza del titolo concessorio. Il tutto a prescindere dalla durata “formale” prevista dall’autorizzazione ex se.

Ecco quindi spiegata, seppur a grandi linee, la ragione del quesito di cui in oggetto. Quanto poi agli ulteriori profili di natura squisitamente “pratica” della tematica che ci occupa, preme segnalare che, in caso di durata “formalmente” inferiore dell’autorizzazione sopracitata rispetto ad una concessione in essere ex Articolo 18 della Legge portuale, il soggetto concessionario non dovrebbe presentare istanze di rinnovo della predetta autorizzazione fino alla scadenza del proprio titolo concessorio, essendo sufficiente fornire all’AdSP competente: (i) la documentazione e le informazioni inerenti al rispetto di quanto previsto nel programma operativo; (ii) evidenza circa la permanenza dei requisiti in possesso in sede di rilascio del titolo concessorio, unitamente all’attuazione degli investimenti previsti. Il tutto, nell’ottica di permettere, da un lato, all’ente gestore del porto di effettuare adeguate verifiche nel rispetto del dettame normativo vigente e, dall’altro, all’impresa concessionaria di mantenere stabilmente, in tale ipotesi, la propria operatività.

Da ultimo, evidenziamo che, in tutte le altre ipotesi di impresa autorizzata ai sensi dell’Articolo 16 della Legge n. 84/94, non anche concessionaria ex Articolo 18 della medesima legge, il titolo autorizzativo avrà durata determinata (a titolo esemplificativo ma non esclusivo, di un anno o di quattro) in ragione di quanto previsto, sia in termini di traffico, che di investimenti, nel programma operativo elaborato dall’impresa autorizzata.

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Pubblicato il
21 Settembre 2019

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