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Italia, infrazioni sui rifiuti

Nella foto: Problemi di sollevamento capping in discarica – Lazio – Rifiuti (foto di Letizia Tuccinardi).

BRUXELLES – L’Italia si distingue in Europa, purtroppo, anche per il numero di procedure di infrazione in materia di rifiuti. Sono ben 86 quelle totali secondo le notizie fornite di recente dall’agenzia nazionale ARPA. Tra le infrazioni che riguardano le norme ambientali, particolare rilevanza assumono proprio quelle sui rifiuti sia in terra che in mare.

Per quanto riguarda i settori maggiormente interessati dalle procedure di infrazione europea pendenti, abbiamo l’ambiente, seguito da trasporti e mobilità, industria e mercato.

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Nella tabella che segue per ogni infrazione si riporta il tipo di inadempienza, la norma europea violata o non recepita e la fase dell’iter procedurale.

Procedura

Tipo inadempienza

Direttiva violata/non recepita

Fase

2020/0210

mancato recepimento

2020/363

1

2020/0209

mancato recepimento

2020/362

1

2011/2215

sbagliata applicazione

1999/31

3

2007/2195

sbagliata applicazione

2006/12

4

2003/2077

sbagliata applicazione

1975/442, 1991/689 e 1999/31

4

Tra le procedure pendenti e da più tempo, particolare rilevanza assumono proprio quelle in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle seguenti tre:

Procedura di infrazione 2007/2195: L’infrazione 2007/2195 viene aperta poiché l’Italia, in merito alla regione Campania, non ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e non ha, in particolare, creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento.

Procedure di infrazione 2020/0209 e 2020/0210: Nell’ultimo anno, sempre in tema di rifiuti, la Commissione europea avvia altre 2 procedure di infrazione (2020/0209 e 2020/0210) per il mancato recepimento di due direttive relative ai veicoli fuori uso, la 2020/362 e la 2020/363, la prima riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper, la seconda riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti. Il Decreto 30 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020 dà attuazione alle due direttive, modificando l’allegato II del DLgs 209/2003 relativo all’esclusione dal divieto di immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Le novità riguardano principalmente l’utilizzo di piombo nelle saldature e di cromo esavalente come anticorrosivo.

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Pubblicato il
13 Gennaio 2021

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