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Porti ok nel Ddl Concorrenza

Saverio Cecchi

GENOVA – Confindustria Nautica ha espresso in audizione al Senato, tre giorni fa, la propria preoccupazione per l’impatto dell’emendamento depositato dal Governo al Ddl “Concorrenza” (AS 2469), il cui testo interviene anche sulle concessioni di beni, inclusi porti e approdi della nautica da diporto.

Il nuovo sistema di assegnazione dei suddetti beni non prevede un regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE, che non vi applicano la Direttiva Bolkestein scritta per le gare di servizi pubblici come mense scolastiche e trasporti. Un imprenditore europeo potrà dunque fare concorrenza a uno italiano, ma non viceversa.

“L’estensione di queste regole a porti e approdi della nautica avviene, inoltre, in contrasto con quanto previsto dallo stesso diritto europeo, perché la Direttiva Bolkestein esclude espressamente l’applicazione ai porti e la Corte di Giustizia UE ha anche sentenziato che questi ultimi vanno equiparati alla locazione di beni” – commenta il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

“Non siamo contrari a nuove regole, ma poniamo con forza la richiesta di non applicare le norme pensate per le gare di affidamento dei servizi pubblici direttamente alla concessione di beni”, conclude Cecchi. 

La distinzione fra le due categorie è fondamentale e ne va tenuto conto: l’esito negativo di una gara, nel caso di servizi pubblici vuol dire la perdita di un solo cliente, nel caso di una concessione di un bene demaniale vuol dire perdere tutta l’azienda, tutti gli investimenti, tutti i beni immobili costruiti, tutto il personale formato e tutti i clienti, contemporaneamente.

Inoltre, l’emendamento del Governo pur riconoscendo la specificità di porti e approdi del diporto, gli applica direttamente le norme previste per le spiagge, come ad esempio: il frazionamento delle concessioni portuali in piccoli lotti, o la preferenza che deve essere assicurata per le attrezzature completamente amovibili, che non può evidentemente trovare applicazione per i porti; – il regime di favore assicurato a richiedenti che siano piccole imprese famigliari od onlus, il cui esito, visto i valori economici degli investimenti in gioco, sarebbe solo il fallimento dell’azienda; – la premialità per l’expertise del concessionario uscente, che viene assicurata solo per quella turistica e che vedrebbe un albergatore sempre preferito a un gestore di approdi a parità di condizioni.

Pubblicato il
12 Marzo 2022

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