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Nel decreto Ucraina credito d’imposta per autotrasportatori

ROMA – È uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 50/22 di conversione degli aiuti alle imprese e all’Ucraina.

In due articoli è previsto, nei confronti delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti 🚛🚍le attività di trasporto 🚛🚍di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995, un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il 💲💶 credito d’imposta 💲💶 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui:

  • all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e – all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

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Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il 💲💶 credito 💲💶 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

*

Con un secondo Articolo. Il n.4 c’è l’estensione del 💲💶 credito d’imposta 💲💶, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Viene introdotto il nuovo articolo 15.1. al D.L. 4/2022, prevedendo, per le imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel I trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Si considera impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1, D.M. 541/2021 e ha consumato, nel i trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il 💲💶 credito d’imposta 💲💶 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022.

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Pubblicato il
1 Giugno 2022
Ultima modifica
6 Giugno 2022 - ora: 13:21

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