Federlogistica: ok le novità sui tempi di attesa dei camion
Invito agli operatori a applicare gli indennizzi per i ritardi

Davide Falteri, presidente di Federlogistica
GENOVA. Le nuove norme («inderogabili») cercano di mettere ordine nel ginepraio dei tempi di attesa e di carico/scarico che tanto avevano fatto infuriare negli ultimi mesi le imprese dell’autotrasporto: le ditte denunciavano di esser lasciate con il cerino in mano a pagare il prezzo di disfunzioni altrui. Federlogistica, che ha in passato tentato di mediare fra le parti per evitare che il clima di scontro creasse guai, apprezza le nuove disposizioni (vedi all’art. 6 bis del decreto legislativo 286/2005 come modificato dalla legge 105/2025): lo fa rendendo noto che l’interpretazione ministeriale prevede che:
- Il comma 1 disciplina la franchigia relativa ai tempi di attesa prima dell’inizio delle operazioni di carico o scarico. Il periodo decorre dal momento dell’arrivo del mezzo e termina con l’avvio effettivo delle operazioni. Se l’attesa supera i 90 minuti, il vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione. Chi paga? Sono «da imputarsi al soggetto responsabile del ritardo».
- Il comma 3 disciplina invece l’indennizzo per il superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto di trasporto scritto sottoscritto tra le parti. Anche in tale ipotesi il vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione.
Federlogistica segnala che «si tratta pertanto di due misurazioni distinte e autonome, riferite rispettivamente alla fase di attesa e a quella di esecuzione, ciascuna con criteri e franchigie differenti ma inderogabili nei loro importi».
Federlogistica-Conftrasporto mette in fila questi elementi per scendere in campo per iniziativa del suo presidente nazionale, Davide Falteri: a tal riguardo invita «tutti i suoi associati e gli operatori del comparto logistico» a:
- accettare e applicare integralmente la norma, «riconoscendone la natura inderogabile»;
- rivedere i contratti di trasporto «per adeguarli ai nuovi parametri normativi»;
- ridurre e ottimizzare effettivamente i tempi di carico e scarico nei propri stabilimenti e poli operativi, contribuendo concretamente «alla modernizzazione e all’efficienza della filiera», come voluto dal legislatore (oltre che per «non incorrere in extra-costi diventati particolarmente onerosi e non compresi nei piani economici e finanziari delle aziende»).
«Le modifiche introdotte dalla legge 105/2025 – sottolinea Falteri – rappresentano una tutela imprescindibile per la regolarità, la sicurezza professionale e la sostenibilità economica delle imprese di autotrasporto». L’esponente dell’organizzazione di categoria del settore logistico insiste su un aspetto: «Troppo spesso i vettori sono stati costretti ad accettare condizioni operative estreme e tempi di attesa incompatibili con un sistema efficiente e competitivo: la norma impone finalmente un principio di equità e responsabilità lungo tutta la filiera»