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I titoli dei marittimi rinnovabili per 5 anni

Soddisfazione dell’UCINA che ha patrocinato il ricorso

GENOVA – La sentenza sul ricorso presentato al TAR Lazio da Italian Yacht Masters, associata UCINA e maggiore rappresentativa del mondo dei comandanti di navi da diporto, contro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha accolto la tesi sul rinnovo di titoli per 5 anni.
Il Tribunale Amministrativo ha preso in esame il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCVV’95, presentata da un comandante di navi di stazza lorda pari o superiori a 3.000 gt.
[hidepost]Con la sentenza n. 13931/2015, appena pubblicata, il Giudice Amministrativo, oltre ad accogliere le doglianze del ricorrente per “l’eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia e manifesta illogicità”, ha rigettato il provvedimento della Capitaneria di Porto con il quale si negava a un marittimo il rinnovo del suo certificato per i previsti 5 anni, adducendo che i certificati potessero essere rinnovati solo fino al 1.1.2017, data di entrata in vigore della nuova normativa europea in materia.
Fino a oggi i competenti uffici del Personale della navigazione marittima e interna del Ministero dei Trasporti avevano infatti sostenuto, respingendo ogni argomentazione delle Associazioni, l’impossibilità di rinnovare i titoli professionali per l’intero periodo di validità di 5 anni, se questo sopravanzava la data del 1.1.2017.
Il TAR ha riconosciuto che fino al 1° gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 che recepisce le nuove normative nell’ordinamento nazionale. Il decreto legislativo, che recepisce la nuova normativa, infatti, “intende evidentemente riferirsi ai requisiti previsti dalla vigente legislazione (D.Igs. 136/2011), cui le autorità devono fare riferimento per rinnovare i certificati di competenza”, senza introdurre “un diverso regime di validità dei certificati stessi”.
“Grazie al lavoro svolto da UCINA proprio in sede di approvazione del d.lgs. 71/2015, finalmente è emerso quanto abbiamo sostenuto, inascoltati, da mesi” – commenta Carla Demaria, presidente di UCINA Confindustria Nautica – “cioè che la normativa vigente si applica fino all’entrata in vigore di quella nuova. Il che appare anche perfettamente logico”.
“Questo vuol dire che le Autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare i certificati di competenza per l’intero periodo di normale validità di 60 mesi” – spiega Dario Savino, vice presidente di Italian Yacht Master – “conformemente ai requisiti previsti dal D.Igs. 136/2011. Si tratta di una grande vittoria per tutti i lavoratori del mare, fino a oggi penalizzati da una visione restrittiva, per non dire persecutoria, da parte dell’Amministrazione competente. Ringrazio per questo risultato I.Y.M., UCINA e gli Avvocati Giuseppe Loffreda e Sara Reverso dello Studio legale, Gianni, OriOni, Grippo, Cappelli& Partners”.

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Pubblicato il
22 Giugno 2016

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