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Novità, speranze e “nodi”   

  Riportiamo qui di seguito alcuni dei punti del decreto di riforma che comportano ulteriori (e già discussi) interventi.  

 1.Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.”
[hidepost]2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni competenti adottano il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

*

 2. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino all’adozione del piano regolatore di sistema portuale di cui all’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto. Gli eventuali adeguamenti tecnico funzionali di strutture già esistenti sono adottati dal Comitato di gestione dell’AdSP, previo acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. Sulla proposta è, altresì, acquisito il parere dei Comitati tecnico – amministrativi dei competenti Provveditorati alle Opere Pubbliche o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

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3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l’effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni valgono i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea o dai protocolli di settore ”.

*

15. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.[/hidepost]

Pubblicato il
12 Agosto 2016
Ultima modifica
22 Agosto 2016 - ora: 18:32

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