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Ecco il nuovo codice della nautica

ROMA – Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha come noto approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di revisione e integrazione del decreto legislativo 171 del 18 luglio 2005, “Codice della nautica da diporto”.

Lo schema è stato predisposto di concerto con i Ministri degli Affari esteri, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, dell’Istruzione, dei Beni culturali, della Salute e per la Funzione pubblica.

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Il testo seguirà ora l’iter previsto fino all’approvazione definitiva.

Molte le novità introdotte dal testo, a partire dalla Anagrafe nazionale delle patenti nautiche o dal riconoscimento della figura professionale dell’istruttore di vela, dal regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto, fino alla revisione e modulazione delle sanzioni amministrative. Eccone alcune.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: ai fini della sicurezza della navigazione e per acquisire i dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include anche sinistri marittimi, eventi straordinari e violazioni.

Mediatore del diporto: E’ istituita la figura professionale del mediatore del diporto. Si tratta di colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio, comodato, ormeggio e locazione finanziaria di unità da diporto.

Istruttore di vela: è istituita la figura professionale dell’istruttore di vela, colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. L’esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Scuole nautiche e «Centri di istruzione per la nautica»: Le scuole per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate “scuole nautiche”. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per questi enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività.

Giornata nazionale del mare: viene riconosciuto il giorno 11 aprile di ogni anno quale «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Ormeggi riservati per portatori di handicap: previsione nell’ambito delle strutture ricettive della nautica di un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai portatori di handicap.

Razionalizzazione dei controlli e inasprimento delle sanzioni per stato di ebbrezza o danno ambientale: vengono introdotti criteri di razionalizzazione nelle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione. Sono inoltre inasprite le sanzioni per la conduzione di unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Semplificazione per patente nautica: aggiornamento e semplificazione dei requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica. I requisiti visivi e uditivi per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche risultavano essere troppo severi e analoghi a quelli richiesti per il personale marittimo che opera a bordo di navi mercantili.

Energie rinnovabili: previsione di procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, ibrido o elettrico sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato, per favorire l’impiego di motori alimentati con energia e combustibili alternativi. La norma è volta ad adeguare anche il diporto alla riduzione dell’impatto ambientale in favore dello sviluppo sostenibile e dell’uso di energie rinnovabili (Green economy).

Dry Storage: destinazione alla nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendone comunque la fruizione pubblica.

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Pubblicato il
8 Novembre 2017

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