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Rizzaggio/derizzaggio sui ro/ro L’ANCIP interpreta il Tar Sicilia

ROMA – La sentenza del Tar della Sicilia, che ha spaventato i portuali siciliani (e non) perché sembra aprire le porte all’autoproduzione degli armatori ro/ro, registra oggi un intervento dell’ANCIP, l’associazione delle Compagnie portuali nazionali, che sostanzialmente butta acqua sul fuoco, pur riconoscendo che c’è necessità da parte delle Compagnie di vigilare porto per porto.

“Una lettura attenta ed obiettiva della recente sentenza del Tar Sicilia – scrive l’ANCIP in una sua nota – in tema di classificazione delle attività portuali di rizzaggio/derizzaggio impone delle precisazioni tecniche, soprattutto a seguito di alcune interpretazioni della decisione, apparse sulla stampa, non in linea con quanto effettivamente scritto nel provvedimento.

“La sentenza, infatti, ha sancito il principio secondo cui le attività di rizzaggio/derizzaggio dei semirimorchi e degli automezzi gommati in genere a bordo traghetti ro/ro debbano essere inclusi tra i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali previsti dall’art.16, comma 1 seconda parte, legge n.84/1994 (e dal d.m. n.132/2001).

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“Il provvedimento ha confermato una tendenza, già sperimentata in alcuni porti – continua la nota ANCIP – di non includere tali attività nell’ambito delle operazioni portuali ex art.16, comma 1 prima parte (carico, scarico, trasbordo e movimentazione in genere delle merci in ambito portuale) ma di considerarle come accessorie al ciclo operativo portuale, così rimettendo ogni potere di qualificazione alle singole AdSP le quali, come rilevato dalla sentenza, sono tenute ad individuare autonomamente i servizi portuali sulla base delle esigenze operative del porto nonché delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione del lavoro (art.2, ult. Comma, d.m. n.132/2001).

“Da tali rilievi scaturisce inevitabilmente che – come espressamente riconosciuto pure dal Tar Palermo – l’espletamento di queste attività, anche da parte dei vettori marittimi, è (e rimane) sempre subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte della competente AdSP, previa verifica dei requisiti previsti dall’art.16 citato, dall’art. d.m. n.132 /2001 nonché dai locali regolamenti adottati dagli enti portuali. Resta inteso, dunque, – sostiene ANCIP – che gli enti portuali dovranno vagliare attentamente il possesso dei presupposti richiesti per il rilascio di tali autorizzazioni al fine di garantire (anche) l’esecuzione delle attività di rizzaggio/derizzaggio in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle regole basilari del lavoro portuale, vigilando pure sullo svolgimento concreto dei servizi”.

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Pubblicato il
3 Aprile 2019
Ultima modifica
9 Aprile 2019 - ora: 10:55

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