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L’angolo (del) marittimista – Articolo 18, comma VII Legge Portuale: cosa è e come funziona

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore dottor Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’Art. 18 – comma VII Legge Portuale.

ROMA – In questo nuovo numero della nostra rubrica, trattiamo oggi un tema assai caro al terminalismo nazionale. Trattasi dello storico e assai dibattuto divieto per le imprese concessionarie di aree demaniali marittime di detenere in concessione ulteriori aree nel medesimo compendio portuale per esercitarvi la stessa attività svolta all’interno del proprio terminal.

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Sin dalla propria entrata in vigore, la Legge n. 84/94 (“Legge Portuale”) aveva previsto tale divieto nell’ottica di garantire porti “aperti” a più imprese operanti in regime di libero mercato e nel rispetto delle regole di concorrenza prospettando, inter alia, migliorie qualitative nell’erogazione dei servizi portuali.

A seguito, però, della (ormai) nota riforma portuale consolidatasi, di fatto, nell’ultimo biennio, lo scenario previgente risulta oggi modificato, facendo tornare in auge la tematica relativa alla concentrazione all’interno delle aree portuali delle imprese che vi operano.

Ma quindi, è sempre attuale il divieto per il terminalista di detenere il controllo di più aree demaniali marittime nel medesimo porto? In sostanza, tale divieto potrebbe rilevare quand’anche siano assentite in concessione aree demaniali marittime a soggetti giuridicamente distinti ma di fatto collegati?

Ai sensi dell’Articolo 18, co. VII della Legge Portuale viene precisato che “In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione […]”.

Nel tentativo di rispondere al quesito di cui sopra, ad avviso di chi scrive, sembra opportuno esaminare la ratio della norma in esame. Il principio ispiratore di tale disposizione di legge, infatti, è quello della tutela della concorrenza, il cui fine ulteriore parrebbe sostanziarsi nell’evitare eccessive concentrazioni derivanti dalle attività di un solo operatore all’interno di una medesima area portuale.

Ora, se da un lato, infatti, per rapporto di collegamento tra due o più imprese si intende non solo quello previsto dal Codice Civile (ex Articolo 2359, comma 4), bensì anche quando più società seppur giuridicamente distinte siano – de facto – riconducibili ad un unico centro d’interesse, dall’altro lato, non è escluso che in sede di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali tale rapporto possa essere lesivo (anche potenzialmente) delle regole di concorrenza.

Il rischio in sostanza, che la ratio della norma in esame vorrebbe ridurre, sarebbe che un singolo operatore – mediante società collegate e a lui riconducibili in quanto costituenti un unico centro d’interesse – possa arrivare a detenere la totalità del mercato in termini di offerta all’interno di un determinato contesto portuale.

Tuttavia, specie nel corso degli ultimi anni, l’Articolo 18 comma VII della Legge Portuale è stato oggetto di un progressivo mutamento interpretativo sia da parte della giurisprudenza, sia da parte della “prassi operativa” attuata dalle singole Autorità Portuali (oggi Autorità di Sistema Portuale), fino ad arrivare ad un orientamento più “aperto” e permissivo rispetto al passato.

In conclusione, ad oggi, sembrerebbe essere “tollerata” un’interpretazione estensiva della norma in esame, secondo la quale – nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione – qualora non risulti alterata e/o violata la concorrenza, sarebbe possibile superare il “divieto” di cui al citato Articolo 18, comma VII.

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Pubblicato il
14 Dicembre 2019

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