Iva nautica al 10% solo in tre regioni

L’intervento della CNA della Liguria – L’importanza degli investimenti

GENOVA – La norma era stata varata dal governo nel 2014 e confermata nell’ultima Finanziaria di quest’anno. Ma con la sentenza 21 del 2016, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32 comma 1 del dl 133/2014, nella parte in cui equipara i cosiddetti “Marina Resort” alle strutture alberghiere all’aria aperta ai fini dell’applicazione dell’Iva al 10%. La Regione Campania ha eccepito che lo Stato, nel decidere tale equiparazione, avrebbe violato il principio della “leale collaborazione” con le Regioni che hanno competenza in materia di turismo. Pertanto l’Iva al 10% potrà essere applicata solo nelle aree che hanno emanato una disciplina specifica ossia in Friuli, Liguria ed Emilia Romagna.
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