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Il Consiglio di Stato approva il no ai “politici” nei comitati

ROMA – Ora c’è anche il più che autorevole parere del Consiglio di Stato (numero 02199/2017 e datato 24/10/2017) sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124). Lunga pappardella burocratica, per definire una ventina di pagine con le quali il supremo Organo di Stato analizza e in alcuni punti interviene a modifica della “riforma della riforma” così come proposta da Delrio.

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Molte osservazioni sono puramente lessicali, alcune riguardano aspetti poco chiari come certe funzioni, altre la classificazione dei porti (che viene ridotta a due soli livelli). Ma uno dei problemi più delicati, quello della composizione dei “comitati di gestione”, vede il Consiglio di Stato favorevole all’esclusione dei “politici”. Ecco il testo delle sue osservazioni all’art. 8, che tratta il tema. Da rilevare che giovedì scorso c’è stato anche un primo incontro a Roma della suddetta conferenza, per fare il punto sulle “varianti” in corso dei decreti relativi.

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Nel dettare nuove norme in materia di composizione e funzionamento del Comitato di gestione, la disposizione in esame introduce la regola secondo cui qualora le designazioni dei membri dell’organo da parte degli enti competenti non avvengano nel termine previsto (trenta giorni dalla richiesta del presidente dell’Autorità) «il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti». La pur condivisibile previsione andrebbe tuttavia integrata con la specificazione che la scadenza del termine non consuma il potere degli enti medesimi e che è pertanto sempre consentita una designazione successiva, fino a che il Comitato non è costituito nella sua composizione integrale.

Del pari favorevolmente apprezzabile è l’estensione ai membri dell’organo delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Questo richiamo consente di colmare una lacuna di tale decreto non facilmente giustificabile.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo al divieto che i soggetti designati da regioni e enti locali siano designati tra coloro che «rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo», con la connessa comminatoria di decadenza ex legge per i soggetti che versano in questa condizione alla data di entrata in vigore della norma. Si tratta di una previsione che si pone nella condivisione direzione di assicurare che i membri dell’organo deliberativo delle Autorità portuale siano scelti per competenze e attitudini specifiche, piuttosto che secondo logiche di appartenenza politica.

Ciò nonostante, permane il rilievo, già espresso in occasione del parere n. 1142 del 2016 e tuttora non recepito, in merito allo sbilanciamento della composizione dell’organo in favore della componente designata dagli enti territoriali, sebbene nello schema di decreto correttivo la disposizione sulla composizione sia stata in parte modificata, ma solo in relazione alle modalità di individuazione del rappresentante dell’autorità marittima.

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Quanto all’art. 11-ter della legge n. 84 del 1994, rubricato «Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP», questa Commissione speciale apprezza il recepimento dei rilievi di cui al precedente parere inerenti alla sostituzione del termine «tavolo», ritenuto atecnico, con il termine «conferenza», nonché l’individuazione, all’interno di essa, di uno specifico ruolo per il Governo, essendo la stessa nella previsione attuale presieduta dal Ministro dei trasporti.

Ciò nonostante, benché il d. lgs. n. 169 del 2016 abbia riscritto l’articolo rispetto a quanto previsto dallo schema di decreto già sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, permangono i dubbi espressi in ordine alla concreta definizione delle funzioni della Conferenza ed alla specifica previsione di forme di raccordo con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.”

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Pubblicato il
28 Ottobre 2017
Ultima modifica
3 Novembre 2017 - ora: 17:21

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