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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Ammodernamento dei terminal a spese dello Stato?

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante l’ammodernamento dei terminal.

ROMA – In questo nuovo numero della nostra rubrica, trattiamo oggi un’altra tematica di rilievo per il terminalismo nostrano. Trattasi dell’ipotesi in cui, una pluralità di imprese terminaliste operanti in un determinato scalo portuale richiedano all’Autorità di Sistema Portuale competente (“AdSP”) di realizzare opere di ammodernamento ovvero lavori manutentivi straordinari nelle rispettive aree demaniali.

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Ma cosa accade quando l’AdSP, a causa di fondi insufficienti per accogliere tutte le richieste ricevute, deve scegliere – de facto – quale terminalista finanziare? E soprattutto: fino a che punto può operare la discrezionalità amministrativa dell’AdSP in tale scelta?

Come già ribadito dalla giurisprudenza nazionale ed unionale, sembra pacifico ritenere che l’AdSP sia soggetta alla normativa antitrust (nazionale ed unionale) e che debba parimenti consentire l’accesso e l’utilizzo delle infrastrutture portuali a tutti gli operatori in condizioni di parità.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che, tra le proprie funzioni, le AdSP annoverano, ai sensi della Legge n. 84/94, la concessione delle aree demaniali (e delle banchine comprese nell’ambito portuale) e che tale funzione viene ormai ritenuta come un’attività connotata da profili economici e privatistici.

Inoltre, si noti come la legge italiana sul procedimento amministrativo (Vds. Legge n. 241/90) precisa che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti di appositi criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

A ciò si aggiunga che quei principi che contraddistinguono il procedimento di rilascio delle concessioni (ci riferiamo in particolare al principio di parità di trattamento e di trasparenza), troveranno applicazione anche a tutti quei rapporti che successivamente si instaureranno tra l’Ente gestore del porto ed i concessionari richiedenti interventi di ammodernamento e/o migliorie delle proprie aree.

Ad avviso di chi scrive, appare quindi chiaro come nell’ipotesi sopra delineata circa la scelta da parte dell’AdSP di quali opere di ammodernamento e/o lavori di manutenzione straordinaria finanziarie esuli dalla semplice discrezionalità amministrativa dell’ente ma sia, invece, soggetta, al rispetto di apposite norme di legge.

In sostanza, in presenza di una pluralità di richieste circa lavori straordinari e/o opere di ammodernamento l’AdSP interessata, al fine di scongiurare la possibilità di commettere un illecito concorrenziale applicando condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, nell’ottica del rispetto di quelle regole che caratterizzano la cd. “buona amministrazione”, dovrà: (i) individuare e pubblicare criteri obiettivi da seguire per l’attribuzione dei fondi di cui dispone all’esito di un’idonea procedura comparativa; (ii) definire un livello minimo delle attività da finanziare da intendersi quale parametro per la valutazione di istanze concorrenti superiori a quanto inizialmente stanziato.

Da ultimo, considerato che i lavori di manutenzione e le opere di ammodernamento sopracitate riguardano (spesso) porti di rilevanza europea, tali interventi devono ritenersi soggetti alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ciò in quanto rientranti nel novero di progetti idonei ad incidere sugli scambi europei.

In conclusione, quindi, in aggiunta al doveroso rispetto delle sopracitate regole di cd.“buona amministrazione”, qualora un’AdSP intenda destinare fondi per opere di ammodernamento e/o lavori straordinari a favore di un concessionario, dovrà preliminarmente notificare un apposito progetto di finanziamento alle Istituzioni europee (rectius – alla Commissione europea), come previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.

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Pubblicato il
25 Gennaio 2020

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