Gomme ricostruite per i mezzi pubblici

BOLOGNA – Sale dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici. Questa novità, sottolinea AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), è contenuta nel DL 77 Semplificazioni, che dispone una modifica alla precedente norma in vigore, e cioè la Legge finanziaria del 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448). Tale legge, nell’articolo 52, comma 14, stabiliva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi di riservare agli pneumatici ricostruiti almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio. La nuova norma, che come si diceva è contenuta nel DL 77 Semplificazioni, dice che “per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale”.

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