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Niente tasse ordinarie sui canoni delle AdSP per le concessioni

ROMA – Nella pendenza della procedura avviata dalla Commissione Europea a carico dell’Italia per la presunta assoggettabilità alla tassazione ordinaria dei canoni percepiti dalle Autorità di Sistema Portuale italiane a fronte delle concessioni rilasciate ai terminalisti, un’ennesima duplice pronuncia della Cassazione corrobora le tesi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo ribadisce in un articolo che riportiamo qui sotto il magazine on-line Ship2Shore.

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Le due sentenze in questione riguardano un contenzioso avviato dall’Agenzia delle Entrate contro l’allora Autorità Portuale di Taranto per la pretesa di sottoporre a tassazione i proventi riscossi dall’ente pubblico a titolo di canoni per la concessione di beni demaniali negli anni compresi fra il 1997 e il 2003. E confermano l’orientamento già espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale.

La Suprema Corte ha infatti rigettato la censura dell’Agenzia, secondo cui “la CTR erroneamente non ha considerato che i beni demaniali del porto rilevano ai fini dell’imposizione sul reddito quali beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità Portuale, e che i canoni pattuiti a fronte della concessione degli stessi si configurano quali redditi di natura fondiaria”.

Un assunto nuovamente respinto dalla Cassazione “alla luce dell’univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui (in base a diverse sentenze emesse fra 2013 e 2015, ndr) ‘i canoni percepiti dalle Autorità Portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici – ossia, per garantire, in sostituzione dello Stato, la funzionalità dei porti -, che vengono poste in essere in base ad un piano regolatore eterodeterminato e con l’attribuzione di poteri di vigilanza e sanzionatori, estesi fino alla revoca dell’atto concessorio in caso di non corretto perseguimento degli obbiettivi fissati ovvero di inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi assunti’”.

A ribadire il concetto – conclude Ship2Shore – i giudici hanno ricordato che “Le attività oggetto del presente giudizio svolte dalla Autorità Portuale (quali, ad esempio, la concessione delle banchine portuali, peraltro obbligatoria ex legge) sono indubbiamente riconducibili nell’alveo delle funzioni statali e non possono essere ricomprese nell’ambito di una attività di impresa, dovendo essere funzionali e correlate all’interesse statale al corretto funzionamento delle arie portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, (cfr I. n. 84 del 1994, per la scelta dei concessionari) con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)”.

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Pubblicato il
28 Marzo 2020

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