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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – La competenza territoriale del giudice del lavoro per le controversie della “gente di mare”

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante la competenza del giudice del lavoro per la “gente di mare”.

ROMA – Quale giudice è chiamato a decidere sulle controversie in materia di diritto del lavoro marittimo? Trattasi di una tematica risalente che è stata più volte oggetto di pronunce giurisprudenziali alternatesi nel corso degli ultimi anni.

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Ad oggi è pacifico che tutte le questioni giuridiche giuslavoristiche aventi ad oggetto la “gente di mare” disciplinate dal Codice della Navigazione siano connotate dal criterio di specialità, con la conseguenza che la normativa ordinaria civilistica in materia di lavoro trova applicazione solo qualora tali questioni non siano previste dalla legge speciale.

Il dibattito giurisprudenziale su chi sia il giudice del lavoro competente per territorio in presenza di controversie riguardanti la materia del lavoro marittimo – e soprattutto sulla base di quali criteri di collegamento esso debba essere individuato – è sempre stato, infatti, discusso.

Tuttavia, l’orientamento maggioritario, sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, ha ritenuto di precisare con fermezza, facendo leva sul criterio di specialità della materia in esame, che la disciplina sostanziale caratterizzante i rapporti di lavoro dei marittimi debba distinguersi da quella giuslavoristica ordinaria e quindi, alla luce di tale specialità, ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio a pronunciarsi su una eventuale controversia, debbano essere considerate quelle “regole” speciali previste dal Codice della Navigazione ai sensi dell’art. 603.

Trattasi di una norma che, seppur datata e peraltro oggetto nel corso del tempo di critiche (si pensi che, seppur con riferimento a differenti aspetti rispetto a quelli relativi alla tematica che ci occupa, è stata sottoposta anche al vaglio della Corte Costituzionale), ad oggi è la base giuridica per l’individuazione dei citati criteri di collegamento.

L’art. 603 Cod. Nav., infatti, prevede due fori alternativi per l’individuazione del giudice competente nell’ipotesi di controversie legate al contratto di arruolamento indicando, segnatamente, il tribunale del luogo: (i) nella cui circoscrizione è iscritta la nave; (ii) dove è stato instaurato, cessato o eseguito il rapporto di lavoro del marittimo.

Ed è su questi criteri di collegamento che è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con un’ordinanza avente ad oggetto proprio la competenza territoriale del giudice del lavoro chiamato a decidere sulle controversie in materia di rapporto di lavoro dei marittimi.

A mezzo della citata ordinanza, gli Ermellini hanno ulteriormente ribadito i principi sopra esposti, chiarendo la specialità della materia e l’importanza di applicare i criteri di collegamento previsti dall’art. 603 Cod. nav. ai fini della corretta individuazione del giudice competente per tali di controversie.

Da ultimo, la Corte ha altresì chiarito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il giudice competente va individuato con riferimento al “luogo” in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi, nell’esecuzione del contratto, al momento del verificarsi dell’effetto estintivo. Pertanto, precisa la Cassazione, tale luogo deve intendersi quello del domicilio del marittimo oppure quello di attesa delle successive comunicazioni da parte dell’armatore nel periodo intercorrente tra lo sbarco ed il re-impiego.

In sostanza, dunque, quanto sopra sembra chiarire una volta per tutte che, in caso di controversie inerenti ai rapporti di lavoro della “gente di mare”, il giudice competente per territorio sia quello individuato secondo i criteri stabiliti dalla normativa speciale e non dal codice di procedura civile.

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Pubblicato il
23 Maggio 2020

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