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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Le misure a sostegno della industry marittimo-portuale previste dal Decreto  “Cura Italia” sono sufficienti?

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante le misure a sostegno della industry.

ROMA – Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione della malattia infettiva COVID-19 sono stati adottati dal Governo una serie di provvedimenti dei quali ad oggi il più importante è senz’altro il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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Esso, tra le altre cose, prevede apposite misure per la tutela delle imprese, ivi incluse quelle operanti nel settore dello shipping, a causa delle difficoltà in cui le medesime potrebbero incorrere nel far fronte ai propri obblighi di pagamento.

Con specifico riferimento all’ambito marittimo portuale è stata prevista, inter alia, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al prossimo 31 maggio per i soggetti che gestiscono stazioni marittime, servizi di trasporto marittimo di merci e passeggeri e servizi di noleggio di mezzi di trasporto marittimo.

Per fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi relativi al trasporto di merci e di persone, è stata prevista poi la sospensione dell’applicazione della tassa di ancoraggio nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge e la data del 30 aprile 2020, unitamente al differimento di 30 giorni dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 senza applicazione di interessi. Inoltre, il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione fino al 31 luglio 2020 del pagamento: (i) delle tariffe per le operazioni portuali e i servizi portuali individuati dalle singole AdSP; (ii) delle tariffe per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ovvero ai titolari di concessione di aree e banchine da corrispondere ai soggetti di cui all’articolo 17 della L. n. 84/1994; (iii) dei canoni concessori di aree e banchine portuali di cui all’art. 18 della L. n. 84/1994.

Con riferimento a canoni concessori, infatti, giova osservare che a differenza della tassa d’ancoraggio, per la quale è prevista una disapplicazione, è disposto un semplice differimento, rimettendo alle AdSP competenti la possibilità di definire delle modalità di pagamento dei relativi corrispettivi.

Ma queste misure sono sufficienti per gli operatori del settore?

Se, da un lato, infatti, tali misure adottate ed implementate a livello locale sono più che apprezzabili, dall’altro lato queste non sembrano poter essere ritenute allo stato sufficienti per tutelare gli operatori marittimo-portuali dinanzi alle gravissime problematiche commerciali, operative ed economiche determinate dalla attuale emergenza epidemiologica.

Una situazione nella quale tali soggetti, si prenda ad esempio i concessionari (ma discorso analogo vale per i costi portuali che normalmente sono a carico delle compagnie di navigazione che scalano i porti della penisola), si trovino a dover corrispondere tutte le somme teoricamente dovute per il proprio titolo concessorio, nonché ad affrontare tutte le spese necessarie per garantire la piena operatività del terminal, senza però avere al contempo la possibilità di sviluppare appieno il proprio business, non appare in concreto sostenibile a livello economico. Tale situazione, in cui si configura senz’altro una eccessiva onerosità sopravvenuta del canone demaniale, pregiudica lo stesso equilibrio economico finanziario dei titoli concessori.

Ecco allora che, a prescindere dagli ordinari rimedi civilistici potenzialmente esperibili dai concessionari che da soli giustificherebbero la presentazione di un’istanza di rinegoziazione in buona fede del quantum del canone dovuto, l’istituto speciale previsto dall’art. 45 Cod. nav. legittimerebbe appieno una adeguata riduzione del canone nelle presenti circostanze che di fatto restringono in concreto le possibilità di utilizzo della concessione.

Alla luce di quanto sopra, quindi, nell’attesa di conoscere gli effetti degli adottandi provvedimenti normativi (quali il Decreto liquidità di ultima pubblicazione in G.U.) contenenti misure – auspicabilmente – anche a sostegno delle imprese attive nel settore marittimo-portuale, il ricorso all’Art. 45 Cod. nav. in uno con l’art. 1 Cod. nav. potrebbe essere lo strumento utilizzabile dalle AdSP in questo difficile momento per consentire una risposta possibile a quella che, a tutti gli effetti, si manifesta con la magnitudine di evento eccezionale al pari di una calamità naturale.

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Pubblicato il
18 Aprile 2020

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