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L’ANGOLO (del) MARITTIMISTA – Le “nuove” misure ispettive sul lavoro marittimo

Luca Brandimarte

Il nostro collaboratore e avvocato Luca Brandimarte, junior advisor for EU and legal affairs anche in Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante le misure ispettive sul lavoro.

ROMA – Siamo ormai (quasi) arrivati alla fine dell’anno e pare opportuno tirare le somme delle novità normative intervenute in materia di lavoro marittimo, tematica oggi molto sensibile e di alto profilo, sia a livello politico, sia a livello giuridico.

Nell’ambito del diritto del lavoro marittimo, la Convenzione ILO–MLC del 2006, meglio nota come Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (“Convenzione ILO”), rappresenta oggi una normativa fondamentale per questa particolare e specifica branca del diritto, sia livello internazionale che nazionale.

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Come noto, la Convenzione ILO, in vigore dal 2012 e recepita dall’Italia nel 2013 con la Legge n. 113/2013, prevede: (i) un set di principi e norme generalmente riconosciuti a tutela della c.d. “Gente di Mare” volti a definire una disciplina normativa uniforme applicabile al rapporto di lavoro marittimo; (ii) l’adozione di un articolato sistema di ispezioni, con annesse sanzioni a carico dell’armatore in caso di mancato rispetto della normativa applicabile all’esito di una delle predette verifiche, al fine di garantire una effettiva osservanza di quanto contenuto nella citata Convenzione ILO.

Ora, con specifico riferimento al sistema di ispezioni, la Convenzione ILO ha previsto tra i propri principi fondamentali, quello secondo cui spetta al c.d. “Stato di bandiera” il dover garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla citata Convenzione in materia di sicurezza e condizioni di lavoro per i marittimi imbarcati sulle proprie navi.

Ecco allora che, in tale contesto, negli ultimi anni si è sviluppato un apposito sistema di verifiche ed ispezioni, corredato da alcune specifiche certificazioni, delle condizioni di lavoro a bordo delle navi; sistema che ha subito alcune modifiche ed implementazioni nel corso dell’anno corrente.

Le certificazioni di cui sopra, da conservarsi a bordo delle navi e attestanti il fatto che la nave è stata adeguatamente ispezionata dalle competenti autorità amministrative dello Stato di bandiera e che le condizioni di vita e di lavoro a bordo sono in linea con quanto richiesto dalla Convenzione ILO, si identificano: (i) nel certificato di lavoro marittimo (“Certificato”), documento certificativo delle condizioni di lavoro e di vita del personale marittimo a bordo della nave con validità quinquennale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e/o da enti appositamente accreditati a ciò, unitamente alle procedure interne adottate dall’armatore per rimanere in linea sia con le prescrizioni nazionali, sia internazionali; (ii) nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo (“Dichiarazione”), che integra il Certificato ed identifica le prescrizioni nazionali da rispettare in applicazione della Convenzione ILO e che deve essere redatta in parte dall’armatore, il quale deve anche adoperarsi per aggiornarne periodicamente i contenuti, e in parte dalle autorità amministrative competenti.

Rispetto al passato, le ultime novità riguardano in particolare: (i) la specifica modulistica utilizzata dalle autorità dello Stato di bandiera ai fini delle ispezioni di cui sopra per il rilascio del Certificato e della Dichiarazione, recentemente aggiornata dal MIT in applicazione dei principi della Convenzione ILO; (ii) l’aggiornamento di apposite linee guida di cui tenere conto in sede di ispezione a bordo; (iii) il riferimento esplicito, all’interno della modulistica sopracitata, a garanzie finanziarie a favore del personale imbarcato in caso situazioni emergenziali (quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, di abbandono e/o rimpatrio del lavoratore marittimo, responsabilità dell’armatore nell’ipotesi di suo inadempimento contrattuale etc.); (iv) l’istituzione di un modello di rapporto ispettivo contenente una lista di attività di cui tenere conto in sede di verifica ispettiva.

In conclusione, quindi, le novità introdotte in materia, ponendosi in continuità con il passato, ben possono intendersi, ad avviso di chi scrive, come finalizzate ad implementare e allineare il precedente sistema ispettivo con la normativa prevista dalla Convenzione ILO anche a seguito degli emendamenti apportati alla stessa nel corso degli ultimi anni.

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Pubblicato il
11 Gennaio 2020

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