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Sempre più AEO nei porti

L’Operatore Economico Autorizzato e il Codice europeo

ROMA – Semplificare le procedure di lavoro: a volte sembra un’utopia, in tutti i campi. Eppure per gli operatori marittimi, come più in generale per quelli che operano in campo economico, esiste una certificazione europea, con tanto di norme codificate fin dal 2005, che consente significative semplificazioni doganali e di sicurezza con valenza comunitaria.

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Se ne parla sempre di più, anche in ambito spedizionieri, perché sempre di più sono gli operatori che, nello specifico delle spedizioni, hanno ottenuto la certificazione AEO (Authorized Economic Operator) nelle sue accezioni di AEO/Sicurezza, AEO/Semplificazioni doganali o entrambi.

A spingere verso la diffusione della certificazione AEO sono anche gli uffici doganali, che ovviamente traggono vantaggio dall’operare con operatori certificati. Ma sia chiaro: il programma di certificazione comunitaria si applica non solo alle imprese di spedizione e ai singoli spedizionieri, ma anche a tutti i componenti della filiera economica che parte dai fabbricanti di beni, dagli esportatori, dagli speditori e imprese di spedizione, dai titolari di depositi doganali e portuali, dagli agenti doganali, i vettori, gli importatori eccetera.

Nei dibattiti anche recenti nei quali è stato affrontato il tema delle certificazioni AEO è stato più volte rilevato come i requisiti richiesti per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di impresa, dalle più piccole alle più grandi; così come peculiari sistemi sono previsti per le altre figure interessate, come gli intermediari ed i rappresentanti in dogana. Ovviamente le caratteristiche variano in rapporto alle dimensioni ed alla complessità delle attività svolte, oltre che dalla tipologia delle merci trattate nonché da fattori specifici da concordare con l’autorità doganale di riferimento.

L’Agenzia delle Dogane ha predisposto da tempo una sintetica pubblicazione nella quale sono illustrati sia i benefici previsti per le varie categorie di AEO (benefici generali e benefici doganali specifici), sia le procedure per richiedere la certificazione tramite istanza apposita da presentare all’ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale.

Nella pubblicazione si ricorda che fin dal gennaio 2008 in tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale con i relativi regolamenti CE sulle certificazioni AEO. Diventare AEO conviene – sottolinea l’Agenzia delle Dogane – per acquisire uno status di affidabilità e di sicurezza con validità illimitata e comunitaria; per la riduzione dei controlli; per le semplificazioni doganali; per le facilitazioni nel settore della sicurezza; per le migliori relazioni con le autorità doganali; la maggiore velocità nelle operazioni doganali e infine per il mutuo riconoscimento con altri programmi di affidabilità e sicurezza di paesi terzi (certificati AEOS e AEOF).

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Pubblicato il
28 Maggio 2011

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