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Mediatori marittimi i requisiti per l’esercizio

GENOVA – Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto attuativo del d.lgs. n. 59 del 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che sancisce la definitiva soppressione dei ruoli dei mediatori marittimi.


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L’Associazione Agenti Raccomandatari riferisce che “nonostante l’abolizione del ruolo rimangono i requisiti già richiesti in precedenza per l’esercizio dell’attività di mediatore, in particolare l’esame di abilitazione alla Camera di Commercio e l’istituzione della cauzione”.

“Il decreto stabilisce che a partire dal 12 maggio 2012, sia nel caso di ditte individuali sia nel caso di società di capitali, per esercitare la mediazione marittima è obbligatorio presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Camera di Commercio competente. Si può iniziare l’attività il giorno della presentazione, mentre l’ufficio albi e ruoli, entro il termine di 60 giorni, procederà alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e delle certificazioni poste a suo corredo. Decorso tale termine la pratica viene accolta per silenzio assenso. In caso manchino i requisiti e i presupposti di legge, la Camera di Commercio adotterà un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni”.

“Tutti i legali rappresentanti delle società di capitali che intendano svolgere attività di mediazione marittima – conclude l’Associazione – devono essere in possesso dei requisiti per esercitare la professione, iscriversi alla Camera di Commercio e compilare ognuno la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà allegata al modello SCIA. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di sostituzione dei legali rappresentanti di società con attività di mediazione marittima”.

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Pubblicato il
21 Gennaio 2012

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