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L’iva delle merci con il Regno Unito

ROMA – Riferiamo l’ultima informativa delle dogane italiane relativa all’Iva sulle merci da e per il Regno Unito.

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93.

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti  intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici ed agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, con riguardo sia a quelli di registrazione che a quelli dichiarativi.

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Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

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Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

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Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido  su tutto il territorio unionale:

– per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;

– per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Possono già essere rilasciati i codici  laddove ci siano i presupposti.

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Alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito, si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune. Alcune merci, anche in partenza dall’Italia per l’UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Le misure relative saranno comunicate successivamente, appena definito l’Accordo.

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Relativamente alle ITV già rilasciate (Informazioni Tariffarie Vincolanti) i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

– l’annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse  dall’autorità doganale britannica;

– l’annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare  ha un codice EORI nel Regno Unito.

Misure: gli UD verificheranno che nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non venga riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito, il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità inglesi.

– ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

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Relativamente alla gestione dei contingenti tariffari, i Servizi della Commissione stanno valutando l’opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell’Uscita del Regno Unito.

Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di ricalcolo e redistribuzione delle quote saranno tempestivamente comunicate.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

• In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.

• Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine.

• Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.

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Negli scambi tra UE e Paesi Terzi accordisti occorre rivalutare il carattere originario delle merci. Qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, tale origine andrà riesaminata, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

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La validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici è subordinata ad una decisione della Commissione europea, in mancanza della quale le suddette decisioni diventano inefficaci.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

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• Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione.

• Le autorizzazioni rilasciate da questa agenzia a soggetti britannici per le quali il CDU prevede tra le condizioni per il rilascio lo stabilimento nel territorio doganale della UE non potranno più essere considerate valide (ad esempio garanzie globali rilasciate a operatori del Regno unito in qualità di titolari della procedura/regime garantito o di terzi).

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Pubblicato il
6 Febbraio 2019
Ultima modifica
12 Febbraio 2019 - ora: 10:49

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