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Ok all’ammissione temporaneaanche degli yacht extra Ue

ROMA – A seguito di un confronto con UCINA Confindustria Nautica – iniziato nel corso della passata edizione del Salone Nautico di Genova – l’Agenzia delle Dogane ha recentemente chiarito la procedura attinente la “dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea”. Tale procedura, prevista nel nuovo articolo 212 del Regolamento Delegato UE n.2446/2015 (RD) riguarda le “condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto”, incluse le unità da diporto.

La Direzione Centrale Legislativa dell’Agenzia delle Dogane, ha confermato che per un “Pleasure Yacht”, registrato in un Paese terzo, la richiesta della “dichiarazione verbale” – prevista dall’art. 136 del RD al fine di attestare il momento di ingresso nel territorio doganale dell’Unione – debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione (in questo caso l’ingresso nelle acque territoriali) comporta il vincolo al regime di “ammissione temporanea”.

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Tuttavia, nel caso in cui il titolare dell’unità decida comunque di presentare la dichiarazione verbale, al fine di farsi attestare dall’Ufficio Doganale il momento di ingresso nel territorio dell’Unione – e il conseguente inizio del periodo in cui può rimanervi, previsto in 18 mesi (termine di appuramento) – lo stesso può utilizzare l’Allegato 71-01 RD, senza la richiesta di ulteriori garanzie, dimostrando  l’esistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa per poter usufruire del regime dell’ammissione temporanea (e quindi che l’unità sia registrata in un Paese terzo e sia di proprietà di un soggetto stabilito al di fuori dell’Unione), oltre a documentare la provenienza da un territorio al di fuori dell’Unione.

Le novità sono state presentate da UCINA Confindustria Nautica e illustrate dal dottor Ezio Vannucci nell’ambito del MYBA CHARTER SHOW 2019, organizzato dall’associazione internazionale broker con la partecipazione di oltre 90 operatori del settore, tra charter, broker e comandanti.

UCINA Confindustria Nautica ha anche aperto un confronto su un’altra modifica di rilievo, riguardante l’abolizione del c.d. “divieto di traffico interno” contenuto nella lettera c) dell’articolo 558, par.1, dell’abrogato Reg. CEE n.2454/93 per quanto attiene i Commercial Yacht e gli YET (Yacht Engaged in Trade) registrati in un Paese  terzo, ritenendo che oggi, come anche confermato in recenti istruzioni impartite dalle Autorità doganali di Francia e Spagna, tali unità possano circolare in acque nazionali anche durante un contratto di noleggio/charter con partenza da porti nazionali, nel rispetto delle condizioni previste dal regime dell’ammissione temporanea, non risultando più obbligatorio dover procedere con l’immissione in libera pratica del mezzo di trasporto, prima dell’inizio del contratto di charter.

“Le norme sul regime doganale dell’ammissione temporanea hanno subito modifiche nel contesto del nuovo Regolamento UE che ha integrato le disposizioni del nuovo Codice Doganale dell’Unione n.952/2013” – spiega Maurizio Balducci, vice presidente UCINA con delega alla normativa e alle materie fiscali e doganali -. “Fin da subito ci siamo confrontati con l’Agenzia delle Dogane, su questo come su altri temi. Recentemente abbiamo anche avviato e concluso una procedura per l’ottenimento dello status di AEO (operatore economico autorizzato) finalizzato all’ottenimento della riduzione delle garanzie che il cantiere è chiamato a prestare per le opere di refitting di unità extra UE. Tale operazione ci consente di mettere a disposizione degli associati il know how sulle procedure e dell’Amministrazione doganale le possibili ulteriori semplificazioni a beneficio della filiera nautica”.

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Pubblicato il
8 Maggio 2019

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