ROMA – A seguito di un confronto con UCINA Confindustria Nautica – iniziato nel corso della passata edizione del Salone Nautico di Genova – l’Agenzia delle Dogane ha recentemente chiarito la procedura attinente la “dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea”. Tale procedura, prevista nel nuovo articolo 212 del Regolamento Delegato UE n.2446/2015 (RD) riguarda le “condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto”, incluse le unità da diporto.
La Direzione Centrale Legislativa dell’Agenzia delle Dogane, ha confermato che per un “Pleasure Yacht”, registrato in un Paese terzo, la richiesta della “dichiarazione verbale” – prevista dall’art. 136 del RD al fine di attestare il momento di ingresso nel territorio doganale dell’Unione – debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione (in questo caso l’ingresso nelle acque territoriali) comporta il vincolo al regime di “ammissione temporanea”.
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