L’Ordinanza di Livorno

ORDINA: CAPO I – Modifiche al Regolamento per la disciplina dei servizi marittimi e degli accosti nel porto di Livorno, approvato con propria Ordinanza n. 24 in data 31 marzo 1994.

Articolo 1 – (Navi car carriers/Ro Ro destinate in Canale Industriale).

Il punto b) dell’articolo 62 del Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli accosti nel porto di Livorno, approvato con ordinanza n. 24 in data 31 marzo 1994, è sostituito dal seguente: b) Agli accosti 35, 24 Nord e 24 Sud del Canale Industriale è consentito l’ormeggio di navi di dimensioni massime di 200 m di lunghezza e 32,5 m di larghezza. b.1) Manovre notturne agli accosti 35 e 24 Sud: sono consentite le manovre notturne di navi con dimensioni fino a 200 m x 32,5 m, solo “prua fuori”, se dotate di elica di manovra prodiera e poppiera o con elica di prora e due eliche di propulsione a poppa. b.3) Manovre notturne all’accosto 24 Nord: sono consentite le manovre notturne di navi di tipo “Eurocargo” con dimensioni fino a 200 m, se dotate di eliche di manovra prodiera e poppiera o di elica di prora e due eliche di propulsione a poppa. Non sono consentite le manovre notturne di navi di tipo diverso da ‘’Eurocargo” se superiori a 190 metri.

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